Rapporto esplicativo
Consultazione 2016/30: Ordinanza del DFI sulle regioni di premio · 8 pagine
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1 Contesto
Con l’adozione della legge federale concernente la vigilanza sull’assicurazione sociale contro le malattie (legge sulla vigilanza sull’assicurazione malattie, LVAMal; RS 832.12), il Parlamento ha modificato la competenza in materia di definizione delle regioni di premio. Conformemente all’articolo 61 capoverso 2bis della legge federale sull’assicurazione malattie (LAMal; RS 832.10), è ora il Dipartimento federale dell’interno (DFI) a definire le regioni di premio e a fissare le differenze massime di premio ammesse tra le regioni di premio. Queste riduzioni di premio concesse devono essere fondate sulle differenze di costi tra le regioni.
All’inizio del 2016 il DFI ha incaricato l’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) di verificare che l’attuale definizione delle regioni di premio fosse pertinente e che le riduzioni di premio fossero ancora conformi alle differenze di costi tra le varie regioni.
2 Principi di definizione delle regioni di premio
Secondo l’articolo 61 capoverso 2bis LAMal, il DFI deve stabilire le regioni di premio in modo unitario, vale a dire che la definizione delle regioni deve fondarsi sugli stessi criteri per tutti i Cantoni. L’UFSP vi ha proceduto secondo i criteri seguenti: le regioni di premio sono definite non più a livello di Comuni bensì a livello di distretti, in funzione dell’effettivo degli assicurati dei Cantoni e in base alle differenze tra i costi medi dei distretti.
2.1 Definizione delle regioni di premio a livello di distretti
Il DFI ha scelto di definire le regioni di premio a livello di distretti così come stabiliti nell’Elenco ufficiale dei Comuni della Svizzera, vale a dire collocando integralmente un distretto in un’unica regione di premio. Il criterio del distretto in quanto unità geografica minima ai fini della definizione di una regione di premio si impone per numerosi motivi. Il primo è che, fondandosi su un’analisi fatta a livello di Comuni, la carta delle regioni di premio risulterebbe un mosaico incoerente. Un Comune nel cui territorio è presente una casa di cura o una casa di riposo presenta costi necessariamente molto più elevati rispetto a un Comune vicino che non possiede strutture analoghe. Definire le regioni di premio a livello di Comuni può dunque, come dimostra l’esempio, essere arbitrario. Inoltre, per garantire l'anonimato degli assicurati, dal 2015 l'UFSP non rileva più i dati relativi per Comune bensì per distretto. I dati raccolti non consentono quindi di effettuare uno studio dei costi su base comunale.
2.2 Criterio dell’effettivo degli assicurati
2.2.1 I Cantoni con un effettivo di assicurati inferiore a 200 000 non sono suddivisi in più regioni di premio.
2.2.2 Nei Cantoni con un effettivo di assicurati compreso tra 200 000 e 400 000, una regione di premio deve contare almeno un sesto di tale effettivo, ovvero tra 33 333 e 66 667 assicurati.
2.2.3 Nei Cantoni con un effettivo di assicurati superiore a 400 000, una regione di premio deve contare almeno 66 667 assicurati.
2.3 Criterio dei costi medi
2.3.1 A essere determinanti ai fini della definizione delle regioni di premio sono i costi medi standardizzati (corrispondenti alle prestazioni lorde) dei diversi distretti. Le differenze di costi derivanti, per esempio, da una diversa struttura d’età non sono prese in considerazione.
2.3.2 I distretti i cui costi medi differiscono solo leggermente tra loro (differenza inferiore all’1 per cento) sono attribuiti alla stessa regione di premio.