Rapporto esplicativo
Consultazione 2016/35: Modifica dell'ordinanza relativa alla tassa d'incentivazione sui composti organici volatili (OCOV): adeguamento dell'allegato 3 · 6 pagine
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1. Consultazione degli uffici – modifica dell’allegato 3 dell’OCOV Rapporto esplicativo
1 Situazione iniziale / introduzione
Per effetto della luce solare, a partire dai precursori composti organici volatili (COV) e ossidi di azoto (NOx) si forma ozono. L’ozono è la componente dominante dello smog estivo ed è uno degli ossidanti e dei gas irritanti più nocivi in assoluto. Oltre a diminuire l’inquinamento da ozono, la riduzione delle emissioni di COV contribuisce a diminuire sensibilmente l’inquinamento da polveri fini e l’effetto nocivo e cancerogeno dell’inquinamento atmosferico, attenuando così contemporaneamente vari problemi d’igiene dell’aria. I COV sono impiegati come solventi in molti settori e sono contenuti in diversi prodotti, ad esempio in pitture, vernici e vari detergenti.
Conformemente agli articoli 35a e 35c della legge federale sulla protezione dell’ambiente (LPAmb; RS 814.01), il 12 novembre 1997 è entrata in vigore l’ordinanza relativa alla tassa d’incentivazione sui composti organici volatili (OCOV, RS 814.018). La tassa d’incentivazione sui COV è prelevata dal 1° gennaio 2000. Dal 1° gennaio 2003, l’aliquota della tassa è di tre franchi per chilogrammo di COV. La tassa d’incentivazione sui COV è prelevata al momento dell’importazione o della fabbricazione in Svizzera; in caso di esportazione di prodotti contenenti COV, la tassa è restituita.
La combinazione di prescrizioni sui gas di scarico e sulle emissioni e tassa d’incentivazione sui COV si è tradotta in un sensibile calo delle emissioni di COV e NOx in Svizzera, che però non è ancora sufficiente. Attualmente, le emissioni antropiche di COV ammontano a circa 80 000 tonnellate all’anno1. Per rispettare gli obiettivi di protezione in materia di ozono, le emissioni di COV devono essere ridotte almeno del 30 per cento rispetto al 20052. Occorre colmare il deficit rispetto all’obiettivo, pari ad almeno 10 000 tonnellate di COV all’anno. È tuttavia presumibile che ciò non sarà sufficiente per poter rispettare i valori limite d’immissione vigenti per l’ozono.
Secondo l’articolo 35a capoverso 4 LPAmb, il Consiglio federale può esentare dalla tassa d’incentivazione sui COV, in proporzione agli investimenti supplementari fatti, i COV che sono impiegati o trattati in modo tale che le loro emissioni risultino nettamente inferiori ai limiti imposti dalla legge. Questa possibilità di esenzione è disciplinata all’articolo 9 OCOV. Per beneficiare di un’esenzione, le aziende o i gestori di impianti devono soddisfare tre condizioni: (1) le emissioni di COV dell’impianto stazionario devono essere ridotte almeno del 50 per cento rispetto ai valori limite dell’OIAt, (2) il dispositivo di abbattimento degli effluenti gassosi (dispositivo di abbattimento) impiegato a tal fine deve essere disponibile durante il 95 per cento del periodo d’esercizio e (3) le emissioni di COV non evacuate mediante il dispositivo di abbattimento (emissioni diffuse) devono essere ridotte secondo la migliore tecnica disponibile (MTD).
Attualmente le aziende esentate dalla tassa d’incentivazione sui COV secondo l’articolo 9 OCOV sono circa 100, di cui 42 operano nel settore chimico e farmaceutico, 22 nel settore della stampa di imballaggi, otto nella lavorazione di polistirolo espanso (le cosiddette aziende EPS) e cinque nella fabbricazione di pitture e vernici. Le 23 aziende restanti non rientrano in nessuna di queste categorie.
La terza condizione di esenzione è stata introdotta con la revisione dell’OCOV del 2013. Se le prime due condizioni di esenzione consentono notevoli riduzioni delle emissioni promuovendo l’impiego di dispositivi di abbattimento degli effluenti gassosi con un rendimento e una disponibilità elevati, resta ancora un elevato potenziale di riduzione a livello delle emissioni diffuse. Si tratta di emissioni che non raggiungono neanche il dispositivo di abbattimento, ma sono liberate durante il processo di produzione negli impianti stazionari a causa di una captazione insufficiente nei locali aziendali e successivamente fuoriescono nell’ambiente attraverso porte, finestre e pozzi. Lo scopo del terzo criterio di esenzione è quindi di ridurre, ovvero di captare (ed evacuare mediante il dispositivo di abbattimento), le emissioni diffuse di COV già alla fonte, nei limiti del possibile.
1 Dati sulle emissioni 2014, fonte: UFAM
2 Obiettivi di riduzione delle emissioni secondo la strategia della Confederazione in materia di protezione dell’aria dell’11 settembre 2009 e il Protocollo di Göteborg riveduto 2/6 472.2-01865//00006/00014/00003/P313-0022