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Consultazione 2016/35: Modifica dell'ordinanza relativa alla tassa d'incentivazione sui composti organici volatili (OCOV): adeguamento dell'allegato 3 · 6 pagine

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Allegato 3 n. 12 OCOV

I requisiti per processi specifici di cui al numero 12 dell’allegato 3 OCOV riguardano tra l’altro la pulizia dei contenitori e quella di prodotti e componenti. Siccome in entrambi i processi sono effettuate sequenze di pulizia sostanzialmente identiche, essi sono raggruppati e concretizzati.

Se possibile dal punto di vista tecnico, la pulizia deve essere effettuata con acqua o con detergenti senza COV. Un requisito analogo è previsto nelle direttive settoriali specifiche per i settori «fabbricazione di pitture, vernici e leganti» nonché «fabbricazione di prodotti chimici, farmaci, aromi e sostanze profumanti», ma in linea di massima può essere richiesto in qualsiasi campo di applicazione. Si tratta di un nuovo requisito.

In caso di impiego di COV nei processi di pulizia si applicano requisiti che consentono di ridurre al minimo le emissioni diffuse di COV:

 Se la pulizia di contenitori, prodotti o componenti è effettuata più volte alla settimana, l’azienda deve

garantire che essa avvenga in un sistema chiuso. Lo smaltimento dei solventi contenenti COV usati non deve provocare emissioni di COV supplementari. Questa nuova formulazione concretizza i casi in cui occorre operare in sistemi chiusi.

 In caso di apertura di un sistema chiuso al termine della pulizia, la funzione di aspirazione e convo-

gliamento dell’aria verso il dispositivo di abbattimento deve essere sincronizzata in modo da escludere emissioni di COV nel locale e successivamente nell’aria esterna. Per questo motivo, la funzione di aspirazione del dispositivo di abbattimento deve essere avviata poco prima dell’apertura del sistema chiuso e restare attiva durante l’estrazione e l’apertura. Si tratta di un nuovo requisito.

 In caso di pulizia o asciugatura di contenitori, prodotti o componenti in sistemi non chiusi, tale ope-

razione può essere effettuata unicamente in locali chiusi, la cui aria di scarico è evacuata mediante il dispositivo di abbattimento. Immediatamente dopo ogni ciclo di pulizia occorre procedere alla chiusura forzata del coperchio (p. es. mediante un meccanismo di arresto azionato premendo su un pedale, che al momento del rilascio chiude il coperchio).

 Gli utensili di pulizia (panni, pennelli ecc.) contaminati da COV devono essere stoccati in contenitori

chiusi.

5 Modifica di altri atti normativi (eventualmente)

Le modifiche dell’OCOV comportano modifiche delle direttive settoriali specifiche. Gli adeguamenti necessari di tali direttive sono allegati al presente documento.

6 Ripercussioni

6.1 Ripercussioni per la Confederazione

Il fabbisogno di personale generato dal disciplinamento supplementare della depressione e dall’adeguamento dei requisiti per processi specifici è esiguo. Occorrerà esaminare il rispetto, da parte delle aziende, delle disposizioni in materia di depressione. Questa verifica è possibile con un onere supplementare esiguo: di norma essa è effettuata dall’autorità cantonale nell’azienda; solo in casi eccezionali è coinvolta la Confederazione. La verifica da parte della Confederazione si basa sui documenti presentati dall’azienda e sulla valutazione da parte dell’autorità cantonale.

Gli adeguamenti al numero 12 allegato 3 OCOV non hanno ripercussioni per la Confederazione.

6.2 Ripercussioni per i Cantoni

L’onere amministrativo supplementare per i Cantoni è determinato dalla verifica delle condizioni di pressione nei locali aziendali delle aziende esentate secondo l’articolo 9 OCOV. Nella maggior parte dei