Rapporto esplicativo

Consultazione 2016/35: Modifica dell'ordinanza relativa alla tassa d'incentivazione sui composti organici volatili (OCOV): adeguamento dell'allegato 3 · 6 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 3Fedlex · Rapporto esplicativo

Per ridurre le emissioni diffuse di COV, l’allegato 3 OCOV definisce requisiti intersettoriali relativi alla migliore tecnica disponibile. A titolo complementare, la comunicazione esecutiva «Riduzione delle emissioni di COV per l’esenzione dalla tassa secondo l’articolo 9 OCOV – Direttive settoriali specifiche» concretizza i requisiti di cui all’allegato 3 numero 2 OCOV per i principali settori interessati:

 stampa di imballaggi, compresi la verniciatura, l’accoppiamento e la laminatura,

 chimica, fabbricazione di farmaci, aromi e sostanze profumanti,

 fabbricazione di pitture, vernici e leganti e

 lavorazione di polistirolo espanso (EPS).

Per quanto riguarda l’adempimento della terza condizione di esenzione occorre distinguere due casi:

 l’impianto soddisfa già i requisiti di cui all’allegato 3 all’inizio dell’esenzione: per ogni anno succes-

sivo occorre fornire la prova dell’adempimento dei requisiti,

 l’impianto non soddisfa ancora requisiti di cui all’allegato 3: il gestore deve elaborare un piano di

provvedimenti che garantisca l’adempimento dei requisiti.

Per tener costantemente conto dei progressi tecnici nell’ambito della riduzione delle emissioni diffuse di COV, all’articolo 9c capoverso 2 e al numero 2 dell’allegato 3 l’OCOV prevede una revisione e, se del caso, un adeguamento dei requisiti alla migliore tecnica disponibile ogni cinque anni (periodo di validità MTD). La presente revisione adempie questo mandato dell’OCOV per il prossimo periodo di validità MTD 2018-2022. Al tempo stesso sono adeguate anche le direttive settoriali specifiche. Gli adeguamenti alla MTD sono stati elaborati in gruppi di lavoro assieme a rappresentanti dell’economia e dei Cantoni nonché a esperti di COV esterni della Confederazione.

2 Punti essenziali del progetto

La modifica dell’OCOV attua il mandato di cui all’articolo 9c capoverso 2 OCOV di adeguare il periodo di validità e i requisiti MTD di cui all’allegato 3 OCOV allo stato della tecnica. Le modifiche necessarie sono state esaminate con la partecipazione dei Cantoni e delle principali associazioni economiche interessate e concretizzate nell’ambito di vari organi e gruppi di lavoro.

Un’aggiunta essenziale ai requisiti MTD di cui all’allegato 3 OCOV è costituita dall’introduzione di disposizioni volte a prevenire elevate emissioni diffuse di COV dovute a condizioni di sovrapressione evitabili nei locali aziendali. Nell’ambito dei primi anni di esecuzione della riduzione delle emissioni diffuse secondo i requisiti MTD è emerso che in parecchi locali aziendali si crea una sovrapressione. Nei limiti del possibile occorre evitare queste situazioni di sovrapressione, in modo da poter captare tutte le emissioni di COV ed evacuarle mediante il dispositivo di abbattimento.

Un’altra modifica riguarda i requisiti per processi specifici nell’ambito dei processi di pulizia con l’impiego di solventi: qui sono raggruppati due processi, per i quali sono formulati requisiti sostanzialmente identici.

3 Diritto comparato e rapporto con il diritto europeo

Impegni della Svizzera nell’ambito della Convenzione CEE-ONU di Ginevra del 1979 sull’inquinamento atmosferico attraverso le frontiere a lunga distanza e del Protocollo di Göteborg del 1999 relativo alla riduzione dell’acidificazione, dell’eutrofizzazione e dell’ozono troposferico (RS 0.814.327). Il Protocollo di Göteborg è entrato in vigore nel 2005.

Il protocollo prevede vari tipi di obblighi fondamentali (art. 3). Da un lato vi sono i limiti nazionali di emissione per vari inquinanti, compresi i COV, che dovevano essere raggiunti nel 2010 e da allora non possono più essere superati (art. 3 par. 1 e allegato II). Dall’altro, il protocollo stabilisce obblighi in materia di rapporto annuale sulle emissioni nazionali e valori limite di emissione per le fonti fisse, le fonti mobili e i carburanti (art. 3 par. 2, 3, 5, 6 e 7 nonché allegati VI e VIII).