Rapporto sui risultati

Consultazione 2016/37: Modifica della legge federale su la caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici · 54 pagine

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Tabella B-3 Panoramica delle proposte di modifica dell’ordinanza sulla caccia (OCP; RS 922.1)

Articolo Osservazione / proposta Partecipanti

Precisare le condizioni per la regolazione delle specie protette

nell’ordinanza sulla caccia (OCP) allo scopo di ridurre l’amministrazione

nonché le discussioni e i ricorsi e di garantire la protezione delle specie.

Precisare il termine «inselvatichito» nell’ordinanza sulla caccia (OCP) (cfr. AR, SZ, CFP

art. 5 cpv. 3 lett. b)

Visti i crescenti danni causati dal cinghiale, nei Cantoni dell’Altipiano SH

suscita sempre più discussioni (e in parte è già consentito) l’uso di

dispositivi di puntamento notturno durante la caccia al cinghiale. In

occasione degli adeguamenti necessari a livello di ordinanza, questa

discussione va riaperta in modo da trovare una soluzione attuabile, che

corrisponda alla prassi venatoria.

Art. 2 cpv. 1 OCP Rinuncia generale alle munizioni contenenti piombo Stazione ornitologica,

Ala, TIR, Nos Oiseaux

Art. 4tercpv. 1 OCP «Se necessario per proteggere sufficientemente in particolare i mammiferi CAS

e gli uccelli selvatici minacciati dai disturbi provocati dalle attività ricreative

e dal turismo, i Cantoni (…)».

Tabella B-4 Panoramica delle proposte di modifica dell’ordinanza sulle bandite federali (OBAF; RS 922.31)

Articolo Osservazione / proposta Partecipanti

Art. 2 OBAF Il contenuto dell’inventario delle bandite federali va definito tenendo conto Mountain

degli interessi di utilizzazione divergenti e coinvolgendo precocemente Wilderness, CAS nella procedura i gruppi di utenti. In generale, gli sforzi di protezione

devono concentrarsi soprattutto sulle specie minacciate, ossia sulle specie

in pericolo e prioritarie a livello nazionale.

Art. 3 OBAF Lievi riduzioni di superfici in cui sono presenti impianti infrastrutturali molto CAS

utilizzati dovrebbero essere possibili senza compensazione.

Art. 5 cpv. 1 lett. g Analogamente alle zone di tranquillità per la fauna selvatica a livello Mountain Wilderness, OBAF cantonale/comunale, limitare il periodo di protezione rilevante per gli sport CAS, Funivie

invernali alla stagione sensibile. Attualmente è in vigore tutto l’anno. Svizzere

Definire gli itinerari nell’OBAF coinvolgendo precocemente gli ambienti Mountain Wilderness, interessati. CAS, Funivie

Svizzere

Definire per gli sport invernali superfici parziali, in cui è necessaria una Mountain Wilderness, protezione particolare, in cui è obbligatorio restare negli itinerari autorizzati CAS, Funivie

o in cui è opportuno prevedere un divieto di accesso. Al di sopra del limite Svizzere

del bosco bisognerebbe rinunciare a restrizioni. Contrariamente a quanto

figura nel rapporto esplicativo (cap. 2, pag. 11, ultimo periodo del secondo

capoverso), finora nell’inventario delle bandite federali la diversità

paesaggistica non è stata rispettata mediante obiettivi e misure definite in

modo specifico per ciascun oggetto: per quanto riguarda l’utilizzazione

turistica, i fogli degli oggetti contengono obiettivi e misure definite in modo

specifico per un’unica bandita di caccia. Per il momento, le indicazioni

specifiche si limitano alla regolazione degli effettivi.

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