Rapporto sui risultati
Consultazione 2016/37: Modifica della legge federale su la caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici · 54 pagine
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Tabella B-3 Panoramica delle proposte di modifica dell’ordinanza sulla caccia (OCP; RS 922.1)
Articolo Osservazione / proposta Partecipanti
Precisare le condizioni per la regolazione delle specie protette
nell’ordinanza sulla caccia (OCP) allo scopo di ridurre l’amministrazione
nonché le discussioni e i ricorsi e di garantire la protezione delle specie.
Precisare il termine «inselvatichito» nell’ordinanza sulla caccia (OCP) (cfr. AR, SZ, CFP
art. 5 cpv. 3 lett. b)
Visti i crescenti danni causati dal cinghiale, nei Cantoni dell’Altipiano SH
suscita sempre più discussioni (e in parte è già consentito) l’uso di
dispositivi di puntamento notturno durante la caccia al cinghiale. In
occasione degli adeguamenti necessari a livello di ordinanza, questa
discussione va riaperta in modo da trovare una soluzione attuabile, che
corrisponda alla prassi venatoria.
Art. 2 cpv. 1 OCP Rinuncia generale alle munizioni contenenti piombo Stazione ornitologica,
Ala, TIR, Nos Oiseaux
Art. 4tercpv. 1 OCP «Se necessario per proteggere sufficientemente in particolare i mammiferi CAS
e gli uccelli selvatici minacciati dai disturbi provocati dalle attività ricreative
e dal turismo, i Cantoni (…)».
Tabella B-4 Panoramica delle proposte di modifica dell’ordinanza sulle bandite federali (OBAF; RS 922.31)
Articolo Osservazione / proposta Partecipanti
Art. 2 OBAF Il contenuto dell’inventario delle bandite federali va definito tenendo conto Mountain
degli interessi di utilizzazione divergenti e coinvolgendo precocemente Wilderness, CAS nella procedura i gruppi di utenti. In generale, gli sforzi di protezione
devono concentrarsi soprattutto sulle specie minacciate, ossia sulle specie
in pericolo e prioritarie a livello nazionale.
Art. 3 OBAF Lievi riduzioni di superfici in cui sono presenti impianti infrastrutturali molto CAS
utilizzati dovrebbero essere possibili senza compensazione.
Art. 5 cpv. 1 lett. g Analogamente alle zone di tranquillità per la fauna selvatica a livello Mountain Wilderness, OBAF cantonale/comunale, limitare il periodo di protezione rilevante per gli sport CAS, Funivie
invernali alla stagione sensibile. Attualmente è in vigore tutto l’anno. Svizzere
Definire gli itinerari nell’OBAF coinvolgendo precocemente gli ambienti Mountain Wilderness, interessati. CAS, Funivie
Svizzere
Definire per gli sport invernali superfici parziali, in cui è necessaria una Mountain Wilderness, protezione particolare, in cui è obbligatorio restare negli itinerari autorizzati CAS, Funivie
o in cui è opportuno prevedere un divieto di accesso. Al di sopra del limite Svizzere
del bosco bisognerebbe rinunciare a restrizioni. Contrariamente a quanto
figura nel rapporto esplicativo (cap. 2, pag. 11, ultimo periodo del secondo
capoverso), finora nell’inventario delle bandite federali la diversità
paesaggistica non è stata rispettata mediante obiettivi e misure definite in
modo specifico per ciascun oggetto: per quanto riguarda l’utilizzazione
turistica, i fogli degli oggetti contengono obiettivi e misure definite in modo
specifico per un’unica bandita di caccia. Per il momento, le indicazioni
specifiche si limitano alla regolazione degli effettivi.
53/54 18.81/2002-02774/31/03/13/N091-1288