Rapporto esplicativo
Consultazione 2016/37: Modifica della legge federale su la caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici · 31 pagine
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16.xxx
Rapporto esplicativo concernente la modifica della legge federale su la caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici
del 24 agosto 2016
Compendio
Situazione iniziale
In Svizzera la protezione, la regolazione e l’utilizzo venatorio degli effettivi di fauna selvatica interessano la popolazione e, periodicamente, anche la politica. Negli ultimi anni sono stati discussi numerosi interventi parlamentari volti ad adeguare le disposizioni giuridiche per consentire interventi in effettivi di specie animali protette, in particolare sulla scia del ritorno dei grandi predatori lince, lupo e orso. La mozione 14.3151 «Convivenza tra lupi e comunità montane» del Consigliere agli Stati Engler, accolta dal Parlamento nel 2015, chiede una revisione della legge federale su la caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici (legge sulla caccia, LCP; RS 922.0) in modo da consentire, in futuro, la regolazione degli effettivi del lupo nel quadro della Convenzione di Berna (RS 0.455). Nel 2015, il Parlamento ha inoltre trasmesso la mozione del Consigliere nazionale Landolt che chiede di rinominare le bandite federali di caccia in zone di protezione per la fauna selvatica, il che implica a sua volta una revisione della legge sulla caccia.
Contenuto del progetto
Il presente progetto attua queste due mozioni. Si prefigge inoltre di tener maggiormente conto di aspetti della protezione degli animali nell’ambito del disciplinamento e della pianificazione della caccia e di disciplinare i requisiti dell’esame di caccia. Le disposizioni concernenti le specie cacciabili e i relativi periodi di protezione, modificate nel 2012 mediante una revisione dell’ordinanza sulla caccia, sono trasposte nella legge e completate. Di conseguenza, le legge protegge ora la moretta tabaccata, la pernice grigia e lo svasso maggiore, dichiara cacciabile il corvo comune, accorcia i periodi di protezione del cinghiale e del cormorano e concede un periodo di protezione a tutte le specie indigene. La legge ridisciplina anche la gestione delle specie non indigene. La revisione della legge sulla caccia non ha ripercussioni finanziarie né sul personale della Confederazione e dei Cantoni. Il progetto implica tuttavia l’adeguamento degli atti cantonali concernenti la protezione della fauna selvatica e la caccia.