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Consultazione 2016/37: Modifica della legge federale su la caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici · 3 pagine

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Legge federale su la caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici (Legge sulla caccia, LCP)

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto il messaggio del Consiglio federale del …,

decreta:

I

La legge del 20 giugno 19861 sulla caccia è modificata come segue:

Sostituzione di un’espressione

In tutta la legge «bandita di caccia» è sostituito con «zona di protezione per la fauna selvatica».

Art. 3 cpv. 1 e 2

1I Cantoni disciplinano e pianificano la caccia, se necessario coordinandosi. Essi tengono conto delle condizioni locali, delle esigenze dell’agricoltura, della protezione della natura e della protezione degli animali. La gestione continuativa delle foreste e la rigenerazione naturale con essenze stanziali devono essere assicurate.

2I Cantoni determinano il sistema e le zone di caccia e provvedono a un’efficace sorveglianza. Rilasciano l’autorizzazione di caccia in base a un esame di caccia e ad altri requisiti conformemente al diritto cantonale.

Art. 4 Esame cantonale di caccia

1L’autorizzazione di caccia è rilasciata a chi ha superato un esame cantonale di caccia. L’esame di caccia comprende in particolare le seguenti materie:

a. protezione delle specie e degli spazi vitali;

b. protezione degli animali;

c. manipolazione delle armi, compresa la prova della precisione di tiro.

2I Cantoni riconoscono reciprocamente l’esame nelle materie di cui al capoverso 1. La Confederazione emana direttive concernenti tali materie.

3I Cantoni possono:

a. riconoscere esami di caccia esteri, a condizione che i candidati dispongano di qualifiche equivalenti;

b. rilasciare a persone che si preparano all’esame un’autorizzazione di caccia limitata ad alcuni giorni.

Art. 5 cpv. 1 lett. b, c, l, m, o, q, cpv. 2, 3 e 5

1Le specie cacciabili e i periodi di protezione sono stabiliti come segue:

...

b. cinghiale

dal 1° marzo al 30 giugno; per i cinghiali di meno di due anni al di fuori del bosco non vi è alcun periodo di protezione.

c. Abrogato

...

l. fagiano di monte maschio e pernice bianca

dal 1° dicembre al 15 ottobre

m. colombaccio, tortora dal collare orientale, corvo imperiale, cornacchia grigia, cornacchia nera, corvo comune, gazza e ghiandaia

dal 16 febbraio al 31 luglio; per le cornacchie nere presenti in stormo non vi è alcun periodo di protezione sulle colture agricole.

...

o. folaga e anatre selvatiche, eccetto la moretta tabaccata, l’oca selvatica, la tadorna, lo smergo, il cigno, l’anatra marmorizzata, l’edredone di Steller, la moretta arlecchina, il gobbo rugginoso, il quattrocchi d’Islanda e il fistone turco

dal 1° febbraio al 31 agosto

RS ..........

1 RS 922.0 2016–......