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Consultazione 2016/49: Proroga e modifica dell'ordinanza sul contratto normale di lavoro per il personale domestico · 2 pagine
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Ordinanza sul contratto normale di lavoro per il personale domestico (CNL personale domestico)
Modifica del
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
Il CNL economia domestica del 20 ottobre 20101 è modificato come segue:
Art. 5 cpv. 1
1Il salario minimo lordo, senza indennità per vacanze e giorni festivi pagati, ammonta a:
Franchi all’ora
a. per lavoratori non qualificati 18.90
b. per lavoratori non qualificati con almeno quattro anni
di esperienza professionale nell’economia domestica 20.75
c. per lavoratori qualificati con AFC 22.85
d. per lavoratori qualificati con CFP 20.75
Art. 9 cpv. 3
3La durata di validità della presente ordinanza è prorogata sino al 31 dicembre 2019.
II
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2017.
data In nome del Consiglio federale svizzero:
Il presidente della Confederazione, Johann N. Schneider-Ammann
Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr