Rapporto esplicativo
Consultazione 2016/49: Proroga e modifica dell'ordinanza sul contratto normale di lavoro per il personale domestico · 15 pagine
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Berna, luglio 2016
Rapporto esplicativo concernente il progetto di proroga e di modifica del contratto normale di lavoro per il personale domestico
1 Contesto
Dal 1° gennaio 2011 è in vigore per i lavoratori impiegati nelle economie domestiche private l’ordinanza sul contratto normale di lavoro per il personale domestico1 (CNL personale domestico). Per la prima volta dall’introduzione delle misure collaterali alla libera circolazione delle persone, il Consiglio federale ha stabilito in tal modo un salario minimo per un dato ramo ai sensi dell’articolo 360a del Codice delle obbligazioni2 (CO). Dopo la scadenza del primo termine, il 31 dicembre 2013 il Consiglio federale ha prorogato il CNL per il personale domestico di altri tre anni fino alla fine del 2016 (art. 9 cpv. 2 CNL personale domestico).
Nella seduta del 22 giugno 2016 la Commissione tripartita federale per l’esecuzione delle misure collaterali alla libera circolazione delle persone (CT della Confederazione) ha deciso di chiedere al Consiglio federale un’ulteriore proroga del CNL per il personale domestico e, allo stesso tempo, l’adeguamento dei salari minimi a partire dal 1° gennaio 2017.
La richiesta della CT della Confederazione è stata sottoposta a consultazione tra le cerchie interessate in vista della proposta del DEFR al Consiglio federale. Questa procedura è già stata utilizzata in occasione dell’adozione del CNL per il personale domestico nel 2010 e della proroga del 2014.
1.1 Accordo sulla libera circolazione delle persone (stato: agosto 2016)
L’Accordo sulla libera circolazione delle persone Svizzera-UE ha introdotto progressivamente le norme fondamentali relative alla libera circolazione delle persone tra la Svizzera e l’Unione europea così come vengono applicate nell’UE. Ai cittadini svizzeri e degli Stati dell’UE viene in tal modo concesso il diritto di scegliere liberamente il luogo di lavoro e di soggiorno sul territorio delle Parti contraenti. Ma per ottenere questo diritto essi devono possedere un contratto di lavoro valido o svolgere un’attività indipendente oppure – se non esercitano un’attività lucrativa – disporre di mezzi finanziari sufficienti per sopperire alle proprie necessità e avere stipulato un’assicurazione malattie. La libera circolazione delle persone è inoltre completata dal riconoscimento reciproco dei diplomi professionali e dal coordinamento dei sistemi nazionali di sicurezza sociale.
L’Accordo prevede anche una liberalizzazione limitata delle prestazioni transfrontaliere di servizi rivolti alle persone. I lavoratori e i prestatori indipendenti di servizi sono autorizzati a recarsi in
1 RS 221.215.329.4
2 RS 220