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Consultazione 2016/5: Revisione parziale della legge federale (LIDI) e dell'ordinanza (OIDI) sul numero d'identificazione delle imprese · 2 pagine
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Legge federale sul numero d’identificazione delle imprese (LIDE)
Modifica del ... Avamprogetto
L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del ....,
ordina:
I
la legge federale del 18 giugno 2010 sul numero d'identificazione delle imprese1 è modificata come segue:
Art. 2 lett. d
La presente legge disciplina:
d. l'attribuzione e l'utilizzo del numero d'identificazione internazionale unico (Legal Entity Identifier, LEI).
Art. 3 cpv. 1 lett. g
1Ai sensi della presente legge s'intende per:
g. LEI: il numero non significante unico conformemente alle raccomandazioni del Global Legal Entity Identifier System (GLEIS) che identifica un'unità IDI e le unità da essa gestite, ad esempio fondi e filiali, in modo univoco a livello internazionale.
Titolo prima dell'art. 10a
Sezione 2a Numero d'identificazione internazionale unico
Art. 10a Attribuzione del LEI
1 L'UST attribuisce un LEI a ogni unità IDI che ne faccia richiesta.
2 Le unità IDI che gestiscono unità quali fondi o filiali possono richiedere un LEI per ognuna di tali unità.
Art. 10b Caratteristica del LEI
Il LEI è una caratteristica addizionale del registro IDI.
Art. 10c Costi
1 L'attribuzione del LEI è soggetta a pagamento.
2 L'UST fornisce tale servizio secondo i costi calcolati sulla base di una contabilità analitica; gli importi fatturati devono consentire almeno di coprire le spese.
3 L'UST pubblica le tariffe.
II
1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
2 Il Consiglio federale stabilisce la data di entrate in vigore.
RS ..........
1 RS 431.03
2016–......