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Consultazione 2016/50: Progetto di ordinanza che disciplina l'utilizzo delle indicazioni di provenienza svizzere per i prodotti cosmetici · 2 pagine

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Ordinanza 232.XXX Progetto 29.08.2016 sull’utilizzo di indicazioni di provenienza svizzere per i prodotti cosmetici

del xxx

Il Consiglio federale svizzero,

visto l’articolo 50 capoverso 2 della legge del 28 agosto 19921 sulla protezione dei marchi,

ordina:

Art. 1 Oggetto e campo d’applicazione

1La presente ordinanza disciplina l’utilizzo di indicazioni di provenienza svizzere per i prodotti cosmetici.

2Salvo disposizioni particolari della presente ordinanza, sono applicabili le disposizioni dell’ordinanza del

23 dicembre 19922 sulla protezione dei marchi.

Art. 2 Definizioni

Nella presente ordinanza s’intende per:

a. prodotti cosmetici: i prodotti cosmetici ai sensi della legislazione svizzera sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso;

b. sfuso: sostanze o miscele di sostanze utilizzate in un prodotto cosmetico prima del riempimento dell’imballaggio primario o prima dell’assemblaggio con l’applicatore;

c. applicatore: dispositivo facente parte di un prodotto cosmetico o del suo imballaggio, impiegato per l’utilizzo, in particolare per l’applicazione del prodotto cosmetico;

d. costi di ricerca, sviluppo e fabbricazione: i costi di produzione secondo l’articolo 4, esclusi i costi delle materie;

e. imballaggio primario: imballaggio utilizzato per la conservazione di un prodotto cosmetico e quindi a diretto contatto con il prodotto cosmetico.

Art. 3 Principio

Un prodotto cosmetico è considerato di provenienza svizzera, se:

a. almeno il 60 per cento dei costi di produzione è realizzato in Svizzera;

b. almeno l’80 per cento dei costi di ricerca, sviluppo e fabbricazione è realizzato in Svizzera; e

c. le attività seguenti si svolgono in Svizzera o nel luogo indicato in Svizzera:

1. la produzione dello sfuso,

2. il riempimento dell’imballaggio primario con il prodotto cosmetico o l’assemblaggio dello sfuso con l’applicatore in un prodotto cosmetico pronto per l’uso, e

3. i controlli di qualità e le certificazioni prescritti per legge o disciplinati in modo uniforme all’interno di un settore, in particolare i controlli di qualità secondo la norma EN ISO 22716, Buone pratiche di fabbricazione del 15 novembre 20073.

Art. 4 Costi di produzione determinanti

1Nel calcolo dei costi di produzione sono considerati soltanto i costi seguenti:

a. i costi di ricerca e sviluppo, in particolare i costi dei test di verifica della stabilità di un prodotto cosmetico, i costi relativi agli esami di compatibilità dell’imballaggio, i costi dei test di resistenza microbiologica e i costi per il trasferimento dei processi di laboratorio nella produzione industriale (costi di upscaling);

b. i costi di produzione dello sfuso;

c. i costi di riempimento dell’imballaggio primario con il prodotto cosmetico e di assemblaggio dello sfuso con un applicatore in un prodotto cosmetico pronto per l’uso;

d. i costi per il rispetto delle prescrizioni in materia di protezione della salute, dell’informazione dei consumatori e della valutazione della sicurezza, segnatamente i costi per:

1 RS 232.11

2 RS 232.111

3Il testo di tale norma può essere consultato e ottenuto presso l'Associazione svizzera di normalizzazione (SNV),

Bürglistrasse 29, 8400 Winterthur, www.snv.ch.