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Consultazione 2016/50: Progetto di ordinanza che disciplina l'utilizzo delle indicazioni di provenienza svizzere per i prodotti cosmetici · 2 pagine

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1. l’allestimento di un dossier per la valutazione della sicurezza nonché per l’ammissione e la registrazione di un prodotto cosmetico,

2. la gestione di una documentazione informativa sul prodotto,

3. la notifica di un prodotto cosmetico presso le autorità competenti, escluse le tasse emesse da tali autorità;

e. i costi per i controlli di qualità e le certificazioni ai sensi dell’articolo 3 lettera c numero 3.

2Sono in particolare esclusi dal calcolo ai sensi del capoverso 1:

a. i costi per lo svolgimento di test condotti in primo luogo ai fini della commercializzazione del prodotto cosmetico;

b. i costi d’imballaggio e i costi degli applicatori, fatti salvi i costi secondo il capoverso 1 lettere a e c;

c. le spese di trasporto del prodotto cosmetico;

d. le spese di stoccaggio del prodotto cosmetico;

e. le spese di commercializzazione, quali le spese di marketing e i costi del servizio ai clienti.

Art. 5 Indicazioni concernenti attività specifiche

1Qualora un prodotto cosmetico non soddisfi i requisiti per l’utilizzo di indicazioni di provenienza svizzere nel suo insieme, è ammesso l’utilizzo di indicazioni concernenti attività specifiche legate alla produzione del prodotto, se l’attività in

questione si è svolta interamente in Svizzera o nel luogo indicato in Svizzera.

2L’indicazione concernente la provenienza dell’attività specifica non deve lasciar supporre che si riferisca al prodotto cosmetico nel suo insieme.

3Non è ammesso l’uso della croce svizzera e di altre indicazioni di provenienza svizzere indirette né di segni con esse confondibili in relazione con l’indicazione concernente attività specifiche.

Art. 6 Indicazioni di provenienza per singole materie

1Qualora un prodotto cosmetico non soddisfi i requisiti per l’utilizzo di indicazioni di provenienza svizzere nel suo insieme, è ammesso l’utilizzo di indicazioni concernenti la provenienza svizzera per singole materie se:

a. le materie in questione sono evocative o rilevanti per le caratteristiche sostanziali del prodotto cosmetico e provengono interamente dalla Svizzera; e

b. nell’ambito della produzione del prodotto cosmetico le attività secondo l’articolo 3 lettera c si svolgono in Svizzera o nel luogo indicato in Svizzera.

2L’indicazione della provenienza svizzera non deve essere riportata in caratteri di dimensioni superiori a quelli impiegati per la denominazione specifica del prodotto cosmetico.

3Non è ammesso l’uso della croce svizzera e di altre indicazioni di provenienza svizzere indirette né di segni con esse confondibili.

4L’indicazione della provenienza delle singole materie non deve lasciare supporre che si riferisca al prodotto cosmetico nel suo insieme.

Art. 7 Indicazione obbligatoria dell’origine della merce

In caso di disposizioni imperative che, per l’immissione sul mercato di un prodotto cosmetico che non soddisfa i requisiti per l’utilizzo di indicazioni di provenienza svizzere, impongono che la Svizzera sia indicata come Paese di origine sul prodotto o sull’imballaggio o che siano menzionate altre indicazioni relative all’origine svizzera del prodotto, vale quanto segue:

a. l’indicazione non può in particolare essere evidenziata con il colore, la dimensione del carattere o la

rappresentazione grafica;

b. l’indicazione deve essere apposta sul prodotto cosmetico o sul suo imballaggio insieme alle altre indicazioni obbligatorie;

c. non è ammesso l’uso della croce svizzera e di altre indicazioni di provenienza svizzere indirette né di segni con esse confondibili.

Art. 8 Lista delle materie disponibili in Svizzera in quantità sufficiente o insufficiente

A titolo d’informazione per i fabbricanti di prodotti cosmetici, il settore può tenere una lista con indicazioni delle materie disponibili in quantità insufficiente (lista negativa) o in quantità sufficiente (lista positiva).

Art. 9 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il […].

Data In nome del Consiglio federale svizzero

Il presidente della Confederazione,

Il cancelliere della Confederazione,