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Consultazione 2016/56: Pachetto di ordinanze in materia ambientale, autunno 2017 · 6 pagine

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Ordinanza relativa alla tassa d’incentivazione sui composti organici volatili (OCOV)

Modifica del … Avamprogetto del 31.10.2016

Il Consiglio federale svizzero

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I

L’ordinanza del 12 novembre 19971 relativa alla tassa d’incentivazione sui composti organici volatili è modificata come segue:

Art. 9e Domanda di approvazione del piano di provvedimenti

1Per gli impianti stazionari esistenti la domanda di approvazione del piano di provvedimenti deve essere presentata all’autorità cantonale entro il 30 aprile dell’anno precedente l’inizio dell’esenzione dalla tassa.

1bisPer i nuovi impianti stazionari la domanda di approvazione del piano di provvedimenti può essere presentata all’autorità cantonale in ogni momento.

2La domanda comprende il piano di provvedimenti. I gestori di impianti stazionari esistenti tenuti a inoltrare un bilancio dei COV secondo l’articolo 10 devono allegare tale bilancio al piano dei provvedimenti.

Art. 9h cpv. 1 lett. b

1Chi rivendica l’esenzione dalla tassa ai sensi dell’articolo 35a capoverso 4 LPAmb deve provare annualmente che sono soddisfatte le condizioni di esenzione secondo l’articolo 9. In particolare bisogna fornire la prova che:

b. i provvedimenti per l’anno d’esercizio previsti nel piano di provvedimenti approvato sono stati attuati entro il termine e l’impianto stazionario soddisfa i restanti requisiti secondo l’allegato 3.

RS ..........

1 RS 814.018 2016–......