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Consultazione 2016/56: Pachetto di ordinanze in materia ambientale, autunno 2017 · 6 pagine

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Art. 9i Proroga dei termini nei casi di rigore

1Su domanda, la Direzione generale delle dogane può prorogare i termini per l’attuazione dei provvedimenti fissati nel piano di provvedimenti di cui all’articolo 9d, se l’attuazione dei provvedimenti entro il termine potrebbe mettere in pericolo l’esistenza dell’impresa in cui è gestito l’impianto, senza colpa della stessa.

2La domanda di proroga dei termini deve contenere in particolare le seguenti indicazioni:

a. il cambiamento fondamentale intervenuto dopo l’approvazione del piano di provvedimenti che in caso di attuazione del piano entro il termine previsto metterebbe in pericolo l’esistenza dell’impresa e le ripercussioni del cambiamento sull’impresa;

b la prova che il cambiamento fondamentale secondo la lettera a è avvenuto senza colpa;

c. il grado di adempimento dei requisiti secondo l’allegato 3 per l’impianto stazionario interessato;

d. tutti i provvedimenti già attuati per ridurre le emissioni diffuse di COV nell’impianto stazionario interessato;

e. una stima dei costi di ciascun provvedimento da posticipare;

f. il bilancio e il conto economico dell’impresa per l’anno precedente;

g. le emissioni di COV dell’impianto stazionario interessato esentate dalla tassa nell’anno precedente; e

h. il calendario per l’attuazione dei provvedimenti da posticipare.

3La Direzione generale delle dogane può esigere ulteriori indicazioni.

4La domanda deve essere presentata all’autorità cantonale entro quattro mesi dopo l’inizio dell’anno d’esercizio corrispondente.

5La domanda deve essere redatta su modulo ufficiale dell’UFAM.

Art. 9j Inizio dell’esenzione per i nuovi impianti stazionari

I nuovi impianti stazionari che soddisfano le condizioni di esenzione secondo l’articolo 9 sono esenti dalla tassa a partire:

a. dall’entrata in esercizio, se l’impianto stazionario soddisfa già i requisiti secondo l’allegato 3; o

b. dalla presentazione della domanda di approvazione del piano di provvedimenti all’autorità cantonale.