Commenti alle modifiche
Consultazione 2016/9: Revision del diritto in materia di merci pericolose · 7 pagine
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Commento all’ADR 2017 Documento 1.2
sposizione speciale 310» per le serie di produzione di non oltre 100 pile e batterie al litio e per i loro prototipi di pre-produzione; indicazione della data di scadenza del tempo di tenuta reale per i containercisterna adibiti al trasporto di gas liquefatti.
Trasporto di ghiaccio secco. Prescrizioni relative alla costruzione e alle prove degli involucri di contenimento:
introduzione di nuove norme e aggiornamento di quelle esistenti; semplificazione delle procedure per l’approvazione dei modelli di colli per i materiali radioattivi e introduzione di una nuova categoria (contenitori per il trasporto alla rinfusa BK3).
Disposizioni relative a carico, scarico e manutenzione:
autorizzazione del carico in comune di esplosivi da mina e nitrato di ammonio del numero ONU 3375; determinazione della quantità massima di esplosivo su un’unità di trasporto costituita da veicoli dei tipi EX/II e EX/III; indicazione del rischio legato al confinamento tramite marcatura sui contenitori e sui veicoli destinati al trasporto di polimeri espansibili.
Costruzione e approvazione dei veicoli:
pubblicazione delle linee guida per compilare il certificato di approvazione; obbligo di conformità ai regolamenti ECE applicabili per i serbatoi di carburante dei veicoli; autorizzazione dei gas come carburanti ed eliminazione dei veicoli OX.
2. Ripercussioni per la protezione dell’ambiente e la sicurezza stradale
Nel complesso, le modifiche non hanno ripercussioni negative per la protezione dell’ambiente e la sicurezza stradale. Le agevolazioni per il trasporto in galleria di determinate materie infettanti e pericolose per l’ambiente sono adeguate, in quanto tali materie non comportano pericoli specifici per le gallerie.
3. Ripercussioni per l’economia
Le ripercussioni per l’economia sono tendenzialmente positive e dipendono in massima parte dal settore in cui si opera. L’assistenza medica, ad esempio, è migliorata in quanto facilitata dall’eliminazione delle restrizioni per il trasporto in galleria di materie infettanti e pericolose per l’ambiente.
Sono però introdotte anche disposizioni che possono comportare un onere supplementare per i diretti interessati (soprattutto nella fase iniziale), ad esempio la nuova etichetta di pericolo numero 9A per le pile al litio e il conseguente adeguamento delle istruzioni scritte. Potrebbe comportare un certo onere per le imprese interessate soprattutto l’attuazione della modifica delle prescrizioni concernenti il trasporto di veicoli, dei loro equipaggiamenti e di motori come carico, che persegue un allineamento alle raccomandazioni dell’ONU (Orange Book) concernenti la regolamentazione per i veicoli e gli apparecchi (cfr. commento al 3.3.1 sotto).
4. Ripercussioni finanziarie e sull’effettivo del personale per le autorità
Le modifiche proposte non hanno ripercussioni sostanziali sulle finanze o sull’effettivo del personale della
Confederazione o dei Cantoni.
5. Commenti
I seguenti commenti si limitano agli aspetti principali delle proposte di modifica.
Modifiche varie
Introduzione di varie modifiche terminologiche in tutta la regolamentazione: la più importante riguarda i concetti di «marchio» e «marcatura». Per «marchio» s’intendono le lettere, le cifre, i simboli e i pittogrammi che figurano sugli imballaggi e per «marcatura» l’azione di apporre un «marchio». Sono inoltre state sostituite le seguenti espressioni: «apparecchio» con «oggetto» ; «placcatura» con «placca-etichetta» per designare la placca-etichetta stessa e non l’azione di apporla; «segnalazione» con «marchi e pannelli arancioni» (1.4.2.2.1 f)); «segnalazioni di pericolo» con «placcatura, marcatura e segnalazione arancione» (1.4.3.1.1 d)); «segnalazioni di pericolo prescritte» con «placche-etichette, marchi e segnalazione arancione» (1.4.3.7.1 f)); «veicolo, vagone, contenitore, container-cisterna, cisterna mobile o CGEM» con «dispositivo di trasporto» in tutto l’ADR.
Definizioni (1.2.1)
Modifica di definizioni:
- l’approvazione unilaterale per i materiali radioattivi non si applicherà più alla prima Parte contraente interessata dall’invio, bensì a qualsiasi Parte contraente l’ADR;
- per distinguerli dagli imballaggi interni, gli aerosol sono definiti come oggetti.
Adozione di nuove definizioni: precisazione dei termini «riempitore»/«riempimento» e «carico»/«scarico»
e descrizione delle funzioni degli operatori al 1.4.2.
Esenzioni (1.1.3.3)