Commenti alle modifiche

Consultazione 2016/9: Revision del diritto in materia di merci pericolose · 7 pagine

Fedlex · Progetto · Pagina 5Fedlex · Progetto

Commento all’ADR 2017 Documento 1.2

Disposizioni relative all’utilizzo degli imballaggi (capitolo 4.1)

 Per i liquidi, gli imballaggi (4.1.1.12, 6.1.1.3 e 6.1.1.4) e gli IBC (6.5.4.4.2 e 6.5.4.1) potranno essere sot-

toposti a una prova di tenuta in base a un sistema di garanzia della qualità al posto di prove per ogni oggetto.

 Il 4.1.1.19.1 autorizza l’uso di imballaggi o di grandi imballaggi di dimensioni maggiori al posto degli im-

ballaggi di soccorso.

 Un recipiente a pressione di soccorso, la cui capacità secondo la nuova definizione al 1.2.1 passa da

1000 l a 3000 l (4.1.1.20.2), può contenere più recipienti a pressione, purché ciascuno di essi non superi 1000 l di capacità.

 4.1.4.1 Istruzioni d’imballaggio:

 Modifica delle seguenti istruzioni:

- la disposizione speciale PP48 delle istruzioni d’imballaggio P112 c), P114 b) e P406 autorizza la presenza di piccole quantità di metallo in alcuni imballaggi per gli esplosivi;

- la periodicità dei controlli dei recipienti a pressione in materiale composito non è più stabilita dall’autorità competente, ma è fissata a cinque anni. Può essere estesa a dieci anni con il consenso dell’autorità competente o dell’organismo designato (NOTA al P200 3) d) e P200 9));

- le condizioni per determinare il grado di riempimento e la pressione di prova dei gas liquefatti addizionati di gas compressi sono fissate al P200 e) per i gas e al P206 3) per i prodotti chimici sotto pressione;

- ai recipienti a pressione P200 11) si applicano diverse nuove norme;

- i polimeri fluorurati sono ammessi al posto del vetro per gli imballaggi destinati all’acido perclorico (PP28 in P502), permettendo così di ottenere la purezza necessaria per l’analisi degli elementi chimici;

- gli equipaggiamenti contenenti pile e batterie al litio possono essere trasportati non imballati, indipendentemente dalla grandezza (P909 3)).

 Introduzione delle seguenti istruzioni:

- P005 per i motori e le macchine dei numeri ONU 3528, 3529 e 3530; P412 per il numero ONU 3527 KIT DI RESINA POLIESTERE, costituente di base solido;

- l’uso di grandi imballaggi del GI III per l’eliminazione di aerosol (1.6.1.40) continua a essere autorizzato secondo la LP02 fino al 31 dicembre 2022, data in cui sarà sostituita dalla nuova LP200, che permette di eliminare l’imballaggio interno, autorizzando unicamente l’uso di grandi imballaggi del GI II anziché del GI III.

Utilizzo delle cisterne (capitoli 4.2 - 4.4)

Per proteggere il fosforo in cisterna dei numeri ONU 1381 e 2447 contro il rischio di accensione si è introdotto l’uso di acqua oltre all’azoto purché il rischio di congelamento dell’acqua sia escluso, indipendentemente dalla data del trasporto (TU16 e TU21 del 4.3.5).

Disposizioni relative alla spedizione (parte 5)

 Se i altri marchi ed etichette prescritti al capitolo 5.2 sono visibili l’apposizione su un sovrimballaggio dei

marchi «SOVRIMBALLAGGIO» e del numero ONU non è necessaria nel casi che i marchi prescritti al 5.2.1.3 - 5.2.1.6, 5.2.1.7.2 - 5.2.1.7.8 e 5.2.1.10 (frecce di orientamento) non sono visibili,. Sono invece obbligatori se non sono visibili tutte le etichette di pericolo contenute nel sovrimballaggio. Ogni marchio ed etichetta deve essere applicato una sola volta (5.1.2.1 a)). Le stesse disposizioni si applicano ai colli in quantità limitate e alle quantità esenti (3.4.11 e 3.5.4.3).

Pile e batterie al litio: dopo il 31 dicembre 2018 (1.6.1.38), sui colli delle pile al litio dei numeri ONU 3090,

3091, 3480 e 3481 preparati secondo la DS 188 dovrà figurare un nuovo marchio specifico definito al 5.2.1.9.2, sugli altri colli il nuovo modello di etichetta numero 9A definito al 5.2.2.2.2, mentre secondo il 5.3.1.1.4 la placca-etichetta corrispondente dovrà essere conforme al modello numero 9 invece del numero 9A. Secondo il 5.4.1.1.1 c) il documento di trasporto dovrà riportare unicamente il numero della classe, ossia 9, e non 9A. Questa nuova etichetta è stata integrata anche nelle istruzioni scritte del 5.4.3.4 e tale modifica entrerà in vigore, unitamente ad altre, il 1° luglio 2017.

 Il marchio specifico del 5.2.1.9.2 per le pile al litio, le etichette sui colli delle bombole di gas (NOTA al

5.2.2.2.1.2), i marchi per le materie trasportate a caldo del 5.3.3 (100 mm) e la dicitura «Materie pericolose per l’ambiente» del 5.3.6.2 (100 mm x 100 mm) applicati sui container-cisterna o sulle cisterne mobili che non superano 3000 litri possono essere di dimensioni ridotte, se la superficie disponibile non è sufficiente.

 Se su tutti i compartimenti del container-cisterna o della cisterna mobile devono figurare le stesse plac-

che-etichette, è possibile apporle una sola volta su ogni lato e a ogni estremità (5.3.1.2).