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Consultazione 2017/21: Modifica dell'ordinanza 2 concernente la legge sul lavoro - Disposizioni speciali per studi veterinari e cliniche per animali (art. 21 OLL 2)

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Ordinanza 2 concernente la legge sul lavoro (OLL 2) (Disposizioni speciali per determinate categorie di aziende e di lavoratori)

Modifica del [Datum]

Il Consiglio federale svizzero

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I

L’ordinanza 2 del 10 maggio 20001 concernente la legge sul lavoro è modificata come segue:

Art. 8b Pianificazione e ripartizione del picchetto

1In un periodo di quattro settimane il singolo lavoratore può essere di picchetto o effettuare interventi di picchetto per al massimo sette giorni. I servizi di picchetto possono essere ripartiti in modo regolare sulle settimane civili.

2Nelle aziende con al massimo quattro veterinari un lavoratore può essere di picchetto al massimo dieci giorni nello spazio di quattro settimane, purché:

a. a causa dell’ubicazione aziendale o della specializzazione tecnica non sia disponibile personale a sufficienza per un servizio di picchetto di cui al capoverso 1; e

b. il numero dei servizi di picchetto con intervento effettivo non superi i sette al mese nella media dell’anno civile.

3Nelle notti di picchetto il riposo giornaliero può essere ridotto a nove ore, a condizione che nella media di due settimane sia di 12 ore.

Art. 18 Studi medici e dentistici

Agli studi medici e dentistici e alle persone in essi occupate si applica l’articolo 4 per tutta la notte e tutta la domenica, sempreché si tratti di garantire il servizio delle urgenze.

Art. 21 Studi veterinari e cliniche per animali

1Agli studi veterinari e alle cliniche per animali e ai lavoratori in essi occupati per curare gli animali malati, bisognosi di cure o vittime di incidenti si applica l’articolo 4 per tutta la notte e tutta la domenica.

2Ai lavoratori che garantiscono il servizio delle urgenze si applicano l’articolo 4 per tutta la notte e tutta la domenica e l’articolo 8b.

II

La presente ordinanza entra in vigore il [Datum].

[Datum] In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Doris Leuthard

Il cancelliere della Confederazione: Walter Turnherr

1 RS 822.112

2017–......