Rapporto esplicativo

Consultazione 2017/21: Modifica dell'ordinanza 2 concernente la legge sul lavoro - Disposizioni speciali per studi veterinari e cliniche per animali (art. 21 OLL 2) · 3 pagine

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Dipartimento federale dell’economia,

della formazione e della ricerca DEFR

Segreteria di Stato dell’economia SECO

Condizioni di lavoro

Protezione dei lavoratori

Marzo 2017

Rapporto esplicativo

Modifica dell’ordinanza 2 concernente la legge

sul lavoro (OLL 2; RS 822.112) –

Disposizioni speciali per gli studi veterinari e le

cliniche per animali (art. 21 OLL 2)

1 Situazione iniziale

Gli studi veterinari (art. 18 OLL 2) e le cliniche per animali (art. 21 OLL 2) sono soggetti a disposizioni speciali per quanto riguarda la durata del lavoro e del riposo prevista dalla legge sul lavoro (LL; RS 822.11). In base al quadro giuridico in vigore, i lavoratori che curano e assistono gli animali nelle cliniche per animali o che garantiscono il servizio delle urgenze negli studi veterinari possono prestare lavoro notturno e domenicale senza obbligo

d‘autorizzazione (art. 4 cpv. 1 e 2 OLL 2). A questa categoria di lavoratori non si applicano invece altre disposizioni speciali.

I veterinari rientrano nel campo d’applicazione della legge federale sulle professioni mediche (LPMed; RS 811.11) e, analogamente ai medici, dentisti o farmacisti, sono tenuti a prestare assistenza in casi di urgenza e a partecipare ai servizi di emergenza conformemente alle prescrizioni cantonali (art. 40 lett. g LPMed). In Svizzera vengono riconosciuti sempre più diritti agli animali (cfr. OPAn; RS 455): le loro esigenze e benessere sono una priorità

importante. È cambiata anche la percezione sociale sulla detenzione degli animali, come dimostra la richiesta di assistenza medica totale nei loro confronti.

Rispetto ad altre attività, l’assistenza medica per gli animali in casi di urgenza richiede molti interventi di picchetto durante la notte o la domenica. La presente revisione è volta a

garantire un’adeguata tutela della salute dei lavoratori del settore.

Nella primavera del 2016 sono stati lanciati due progetti indipendenti per regolamentare il servizio di picchetto dei veterinari. La mozione Fässler Daniel (16.3160) incarica il Consiglio federale di escludere gli studi veterinari, ovvero i veterinari, dal campo d’applicazione della legge sul lavoro o di adeguare le norme generali sul picchetto in modo da aumentare il numero di picchetti ammessi. Nella mozione si sottolinea che le disposizioni vigenti sono molto difficili da rispettare, soprattutto per gli studi di piccole dimensioni con 2-4 collaboratori. Questo crea problemi enormi, soprattutto nelle aree rurali. Pur consapevole di queste

difficoltà e desideroso che venga trovata una soluzione praticabile, il Consiglio federale ha proposto di respingere la mozione perché resta ancora da definire il giusto modo per

raggiungere gli obiettivi prefissi.

520-02541 \ COO.2101.104.2.2187159