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Consultazione 2017/23: Revisione parziale dell'ordinanza sulla promozione dello sport, dell'ordinanza del DDPS su programmi e progetti per la promozione dello sport e dell'ordinanza dell'UFSPO concernente «Gioventù e Sport» · 3 pagine
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Ordinanza sulla promozione dello sport e dell’attività fisica (Ordinanza sulla promozione dello sport, OPSpo)
Modifica del …
Il Consiglio federale svizzero
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I
L’ordinanza del 25 maggio 20121 sulla promozione dello sport è modificata come segue:
Art. 2 cpv. 1 let. d
Abrogata
Art. 6 cpv. 4
Abrogato
Art. 8 cpv. 1 frase introduttiva, cpv. 1 let. g e cpv. 2
1In G+S si distinguono sette gruppi di utenti (GU). L’UFSPO ripartisce le diverse offerte G+S nei seguenti gruppi di utenti:
g. Abrogata
2Abrogato
Art. 12 cpv. 2bis
2bisLe federazioni giovanili possono essere incaricate della formazione dei quadri nella misura in cui ricevono aiuti finanziari per la formazione e la formazione continua ai sensi dell’articolo 2 e articolo 9 della Legge federale del 30 settembre 20112 sulla promozione delle attività extrascolastiche di fanciulli e giovani.
Art. 13 cpv. 1 let. c
Abrogata
1 RS 415.01
2 SR 446.1
…1