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Consultazione 2017/36: Modifica dell'ordinanza 2 sull'asilo relativa alle questioni finanziarie e dell'ordinanza sull'integrazione degli stranieri · 2 pagine
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Ordinanza sull’integrazione degli stranieri (OIntS)
Modifica del [data]
Il Consiglio federale svizzero
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I
L’ordinanza del 24 ottobre 20071 sull’integrazione degli stranieri è modificata come segue:
Art. 18 cpv. 3
3La SEM può concedere la somma forfettaria di cui al capoverso 1 sulla base di un accordo di programma a favore dei programmi cantonali d’integrazione. La Confederazione versa ai Cantoni la somma forfettaria di cui al capoverso 1 due volte l’anno in funzione del numero di decisioni effettive; il suo importo è definito fondandosi sulle cifre della banca dati finanziamento asilo (Finasi) con data di riferimento 1° giugno e 1° dicembre.
4Abrogato
Inserire prima del titolo del capitolo 5
Art. 19 Rimborso di contributi finanziari della Confederazione non utilizzati
1La Confederazione esige dal Cantone il rimborso di contributi finanziari secondo l’articolo 55 capoversi 2 e 3 LStr se:
a. il Cantone non ha adempiuto gli obiettivi convenuti in materia di prestazioni e risultati oppure lo ha fatto in modo insufficiente;
b. non sono possibili ulteriori miglioramenti; e
c. il Cantone non dimostra di non avere alcuna colpa.
2Se non ha adempiuto gli obiettivi in materia di prestazioni e risultati entro il termine supplementare convenuto e se non è in grado di dimostrare di non avere alcuna
RS ..........
1 RS 142.205
2016–......