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Consultazione 2017/36: Modifica dell'ordinanza 2 sull'asilo relativa alle questioni finanziarie e dell'ordinanza sull'integrazione degli stranieri · 2 pagine

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Ordinanza sull’integrazione degli stranieri (OIntS)

Modifica del [data]

Il Consiglio federale svizzero

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I

L’ordinanza del 24 ottobre 20071 sull’integrazione degli stranieri è modificata come segue:

Art. 18 cpv. 3

3La SEM può concedere la somma forfettaria di cui al capoverso 1 sulla base di un accordo di programma a favore dei programmi cantonali d’integrazione. La Confederazione versa ai Cantoni la somma forfettaria di cui al capoverso 1 due volte l’anno in funzione del numero di decisioni effettive; il suo importo è definito fondandosi sulle cifre della banca dati finanziamento asilo (Finasi) con data di riferimento 1° giugno e 1° dicembre.

4Abrogato

Inserire prima del titolo del capitolo 5

Art. 19 Rimborso di contributi finanziari della Confederazione non utilizzati

1La Confederazione esige dal Cantone il rimborso di contributi finanziari secondo l’articolo 55 capoversi 2 e 3 LStr se:

a. il Cantone non ha adempiuto gli obiettivi convenuti in materia di prestazioni e risultati oppure lo ha fatto in modo insufficiente;

b. non sono possibili ulteriori miglioramenti; e

c. il Cantone non dimostra di non avere alcuna colpa.

2Se non ha adempiuto gli obiettivi in materia di prestazioni e risultati entro il termine supplementare convenuto e se non è in grado di dimostrare di non avere alcuna

RS ..........

1 RS 142.205

2016–......