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Consultazione 2017/42: Legge federale sul calcolo della deduzione per partecipazioni relative a strumenti «too big to fail» · 2 pagine
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2 Legge federale del 14 dicembre 19904 sull’armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni
Art. 28 cpv. 1quater
1quaterPer le società madri di banche, di gruppi finanziari o di conglomerati finanziari dominati dal settore bancario, per il calcolo del ricavo netto di cui al capoverso 1 non sono considerati i costi di finanziamento e i crediti iscritti a bilancio a seguito del trasferimento interno di risorse relativi ai prestiti seguenti:
a. prestiti obbligatoriamente convertibili e prestiti con rinuncia al credito di cui all’articolo 11 capoverso 4 della legge dell’8 novembre 19345 sulle banche (LBCR); e
b. strumenti di debito a copertura delle perdite nell’applicazione di misure in caso di insolvenza di cui agli articoli 28–32 della legge sulle banche.
Art. 72x Adeguamento delle legislazioni cantonali alla modifica del …
1 I Cantoni adeguano le loro legislazioni all’articolo 28 capoverso 1quater con effetto dal momento della sua entrata in vigore.
2 Da tale momento, l’articolo 28 capoverso 1quater si applica direttamente laddove il diritto fiscale cantonale risulti a esso contrario.
II
1 La presente legge sottostà al referendum facoltativo.
2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.