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Consultazione 2017/56: Legge federale sul sostegno dell'istituzione nazionale per i diritti umani · 2 pagine

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Legge federale sul sostegno all’Istituzione nazionale per i diritti dell’uomo LIDU

del

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visti gli articoli 173 capoverso 2 e 54 capoverso 1 della Costituzione federale1;

visto il messaggio del Consiglio federale del …,

decreta:

Art. 1 Istituzione nazionale per i diritti dell’uomo

1Nei limiti dei crediti stanziati, la Confederazione può sostenere con aiuti finanziari un centro nazionale indipendente che adempie compiti nell’ambito dei diritti dell’uomo.

2Gli aiuti finanziari sono versati sotto forma di contributo alle spese d’esercizio.

3Per la concessione del sostegno devono essere soddisfatte le condizioni di cui agli articoli 2-5.

4Il centro sostenuto dalla Confederazione in virtù della presente legge costituisce l’istituzione nazionale per i diritti dell’uomo (INDU) ai sensi della risoluzione 48/134 delle Nazioni Unite del 20 dicembre 1993 sulle istituzioni nazionali per la promozione e la tutela dei diritti dell’uomo («Principi di Parigi»)2.

Art. 2 Aggregazione a scuole universitarie o altri istituti accademici

1L’INDU è aggregata a una o più scuole universitarie o ad altri istituti accademici ai sensi della legge federale del 30 settembre 20113 sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero.

2Le scuole universitarie o gli altri istituti accademici cui l’INDU è aggregata, mettono gratuitamente a sua disposizione l’infrastruttura necessaria, in particolare i locali e l’apparecchiatura informatica.

RU ..........

1RS 101

2Allegato della risoluzione dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite del 20 dic. 1992,

Doc. N.U. A/Res/48/134

3 RS 414.20

2016–......