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Consultazione 2017/56: Legge federale sul sostegno dell'istituzione nazionale per i diritti umani · 2 pagine

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Legge federale sul sostegno all’Istituzione nazionale per i diritti dell’uomo

Art. 3 Compiti

1Al fine di promuovere i diritti dell’uomo in Svizzera, l’INDU adempie i seguenti compiti:

a. informazione e documentazione;

b. ricerca;

c. elaborazione di pareri e raccomandazioni;

d. promozione del dialogo e della cooperazione tra i servizi e le organizzazioni coinvolti nell’attuazione e nella promozione dei diritti dell’uomo;

e. formazione e sensibilizzazione nel settore dei diritti dell’uomo;

f. scambio internazionale.

2Il centro non adempie compiti amministrativi.

Art. 4 Prestazioni

Nell’ambito dei suoi compiti, il centro fornisce, dietro remunerazione, prestazioni per autorità o privati.

Art. 5 Rappresentanza pluralista delle forze sociali coinvolte

Nell’organizzazione dell’INDU sono rappresentate tutte le diverse forze sociali coinvolte nell’attuazione e nella promozione dei diritti dell’uomo.

Art. 6 Contratto

1L’aiuto finanziario della Confederazione è versato sulla base di un contratto a tempo indeterminato.

2Il contratto disciplina in particolare l’importo del contributo alle spese d’esercizio, le modalità di pagamento e i motivi di risoluzione.

3Il Consiglio federale designa le unità amministrative responsabili della conclusione e dell’esecuzione del contratto.

Art. 7 Rapporto

1L’INDU redige ogni anno un rapporto d’attività destinato alle Camere federali.

2Il rapporto è pubblicato.

Art. 8 Indipendenza

Nell’adempimento dei suoi compiti, l’INDU è indipendente rispetto alla Confederazione e alle scuole universitarie o agli altri istituti accademici cui è aggregata.

Art. 9 Referendum ed entrata in vigore

1La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.