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Consultazione 2017/56: Legge federale sul sostegno dell'istituzione nazionale per i diritti umani · 2 pagine
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Legge federale sul sostegno all’Istituzione nazionale per i diritti dell’uomo
Art. 3 Compiti
1Al fine di promuovere i diritti dell’uomo in Svizzera, l’INDU adempie i seguenti compiti:
a. informazione e documentazione;
b. ricerca;
c. elaborazione di pareri e raccomandazioni;
d. promozione del dialogo e della cooperazione tra i servizi e le organizzazioni coinvolti nell’attuazione e nella promozione dei diritti dell’uomo;
e. formazione e sensibilizzazione nel settore dei diritti dell’uomo;
f. scambio internazionale.
2Il centro non adempie compiti amministrativi.
Art. 4 Prestazioni
Nell’ambito dei suoi compiti, il centro fornisce, dietro remunerazione, prestazioni per autorità o privati.
Art. 5 Rappresentanza pluralista delle forze sociali coinvolte
Nell’organizzazione dell’INDU sono rappresentate tutte le diverse forze sociali coinvolte nell’attuazione e nella promozione dei diritti dell’uomo.
Art. 6 Contratto
1L’aiuto finanziario della Confederazione è versato sulla base di un contratto a tempo indeterminato.
2Il contratto disciplina in particolare l’importo del contributo alle spese d’esercizio, le modalità di pagamento e i motivi di risoluzione.
3Il Consiglio federale designa le unità amministrative responsabili della conclusione e dell’esecuzione del contratto.
Art. 7 Rapporto
1L’INDU redige ogni anno un rapporto d’attività destinato alle Camere federali.
2Il rapporto è pubblicato.
Art. 8 Indipendenza
Nell’adempimento dei suoi compiti, l’INDU è indipendente rispetto alla Confederazione e alle scuole universitarie o agli altri istituti accademici cui è aggregata.
Art. 9 Referendum ed entrata in vigore
1La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
2Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.