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Consultazione 2017/70: Progetto fiscale 17 (PF17) · 4 pagine
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Ordinanza
sull’imposizione ad aliquota ridotta degli utili da brevetti e diritti analoghi
del …
Il Consiglio federale,
visto l’articolo 24b capoverso 4 della legge federale del 14 dicembre 19901 sull’armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni,
ordina:
Art. 1 Inizio e fine
1 L’imposizione ad aliquota ridotta dell’utile da un brevetto o da un diritto analogo può essere richiesta a partire, rispettivamente, dal rilascio o dalla concessione.
2 L’imposizione ad aliquota ridotta termina al più tardi alla fine del periodo fiscale in cui il brevetto o il diritto analogo si estingue.
3 L’annullamento con effetto retroattivo della protezione conferita da un brevetto o da un diritto analogo non influisce sull’imposizione relativa ai periodi fiscali precedenti.
Art. 2 Principio di calcolo
L’utile netto imponibile ad un’aliquota ridotta è determinato moltiplicando l’utile netto al lordo dell’onere fiscale derivante da ciascun brevetto o diritto analogo per il relativo quoziente Nexus (art. 4) e addizionando i risultati di queste moltiplicazioni.
Art. 3 Calcolo nel caso di brevetti e diritti analoghi compresi nei prodotti
1 Se i brevetti e i diritti analoghi sono compresi in un prodotto, l’utile netto imponibile ad un’aliquota ridotta derivante da questi diritti è determinato sulla base dell’utile netto al lordo dell’onere fiscale derivante dal prodotto. Tale utile netto è ulteriormente diminuito del:
a. 6 per cento dei costi attribuiti al prodotto;
b. compenso per l’uso di un marchio.
2 Il risultato del calcolo è moltiplicato per il relativo quoziente Nexus.
RS ..........
1 RS 642.14
2016–......