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Consultazione 2017/9: Pacchetto di ordinanze agricole 2017 · 224 pagine
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3.4 Qualora gli animali della specie suina siano tenuti su un pascolo o su una su-
perficie di uscita non provvista di un rivestimento, mediante una superficie sufficientemente grande e una gestione adeguata deve essere garantito che le superfici e l'ambiente non siano eccessivamente inquinati. Le aree di foraggiamento e di abbeveraggio devono essere provviste di un rivestimento.
4 Pollame da reddito
4.1 Agli animali deve essere concessa ogni giorno un’uscita al pascolo dalle ore
13 al più tardi almeno fino alle 16, ma al minimo durante 5 ore.
4.2 Una deroga alle disposizioni di cui al numero 4.1 è ammessa nelle situazioni
seguenti:
a. durante o dopo forti precipitazioni, in caso di forte vento o di innevamento nelle vicinanze, l’accesso al pascolo può essere sostituito dall’accesso a un’ACE giusta la lettera A numero 7.7;
b. qualora l'accesso all'ACE sia limitato conformemente alla lettera A numeri 7.5 e 7.6, anche l'accesso al pascolo può essere limitato;
c. per galline e galli, pollastrelle, galletti e pulcini per la produzione di uova l'accesso al pascolo può essere concesso tra il 1° novembre e il 30 aprile mediante l'accesso a una superficie di uscita non coperta; questa deve presentare una superficie di almeno 43 m2 per 1'000 animali ed essere rivestita con un materiale nel quale gli animali possano raspare;
d. per le galline, in relazione alla riduzione di foraggio per provocare la muta, è possibile impedire l’accesso degli animali al pascolo durante 21 giorni al massimo;
e. le limitazioni dell'accesso degli animali al pascolo conformemente alle lettere b–d, vanno documentate indicandone il motivo nel registro delle uscite («precipitazioni», «vento», temperatura esterna a mezzogiorno, «muta»).
4.3 Esigenze relative al pascolo:
a. per le aperture verso il pascolo vigono le stesse misure delle aperture verso l'ACE (lett. A n. 7.8);
b. sul pascolo gli animali devono disporre di possibilità di ritirarsi come alberi, arbusti o ripari.
5 Cervi
5.1 Gli animali devono essere tenuti al pascolo tutto l'anno.
5.2 Per cervi di media taglia, per i primi otto animali deve essere disponibile una
superficie di pascolo di almeno 2500 m². Per ogni animale supplementare la