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Consultazione 2017/9: Pacchetto di ordinanze agricole 2017 · 224 pagine

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B Esigenze del programma URA

1 Esigenze generali e documentazione dell'uscita

1.1 Per pascolo si intende una superficie inerbita, coperta di graminacee ed erba-

cee, a disposizione degli animali.

1.2 Per superficie di uscita si intende una superficie all'aperto a disposizione degli

animali per l'uscita, provvista di un rivestimento o ricoperta con materiale adeguato in quantità sufficiente.

1.3 Il Cantone stabilisce quale area della superficie di uscita posta verticalmente

sotto una tettoia è considerata non coperta; a tal fine tiene conto in particolare dell'altezza sulla quale si trova la grondaia.

1.4 Dal 1° marzo al 31 ottobre l’area non coperta di una superficie di uscita può

essere ombreggiata.

1.5 I punti fangosi sui pascoli, eccetto i pantani per yak, bufali e suini, devono

essere recintati.

1.6 L’uscita deve essere riportata in un apposito registro al più tardi entro tre

giorni. Conformemente all’organizzazione dell’uscita, essa deve essere documentata per gruppo di animali cui è stata concessa l’uscita comune o per singolo animale. Se le disposizioni concernenti l'uscita sono rispettate da tutto il sistema di detenzione, non si deve documentare l'uscita. Le semplificazioni nella tenuta del registro sono stabilite di seguito in modo specifico per ciascuna categoria di animali.

2 Animali della specie bovina e bufali nonché animali delle specie equina, caprina e ovina

2.1 Agli animali devono essere concesse le seguenti uscite all’aperto:

a. dal 1° maggio al 31 ottobre: almeno 26 uscite mensili al pascolo;

b. dal 1° novembre al 30 aprile: almeno 13 uscite mensili su una superficie di uscita o al pascolo.

2.2 In alternativa al numero 2.1, agli animali da allevamento di sesso maschile e

agli animali da allevamento di sesso femminile di età inferiore a 160 giorni nonché agli animali da ingrasso della specie bovina e ai bufali deve essere concesso in permanenza accesso a una superficie di uscita durante tutto l'anno.

2.3 L'accesso al pascolo o alla superficie di uscita può essere limitato nelle se-

guenti situazioni:

a. durante i dieci giorni precedenti la data probabile del parto e durante i dieci giorni successivi al parto;

b. in relazione a un intervento praticato sull’animale;