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Consultazione 2017/93: Modifica della legge federale sugli ostacoli tecnici al commercio (LOTC): procedura di notifica · 4 pagine
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Titolo prima dell’art. 16c
Sezione 2: Obbligo di notifica delle derrate alimentari
Art. 16c
1 Gli importatori e i produttori che immettono in commercio derrate alimentari conformemente all’articolo 16a capoverso 1 devono preventivamente notificarle all’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV).
2 La notifica vale un anno.
3 Il Consiglio federale stabilisce quali dati sono da comunicare.
Art. 16d
Abrogato
Art. 16e cpv. 2
2 In deroga all’articolo 4a capoverso 1 lettera b è sufficiente che l’informazione sul prodotto sia redatta come segue:
a. le avvertenze e i consigli di prudenza come anche le istruzioni determinanti per la sicurezza delle persone: nella lingua ufficiale o nelle lingue ufficiali del luogo in cui il prodotto è immesso in commercio;
b. le avvertenze per derrate alimentari e oggetti d’uso: in almeno una lingua ufficiale della Confederazione; eccezionalmente possono essere redatte in un’altra lingua solo se in tal modo i consumatori in Svizzera sono informati sulla derrata alimentare o sull’oggetto d’uso in modo sufficiente e inequivocabile.
Art. 20 cpv. 6
Abrogato
Art. 28a Infrazioni all’obbligo di notifica delle derrate alimentari
1 È punito con una pena pecuniaria fino a 40 000 franchi chiunque intenzionalmente viola l’obbligo di notifica delle derrate alimentari (art. 16c).
2 Chi ha agito per negligenza è punito con una pena pecuniaria fino a 20 000 franchi.
Art. 31 cpv. 2 lett. b
2 Le autorità competenti della Confederazione tengono elenchi:
b. delle derrate alimentari notificate secondo l’articolo 16c.