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Consultazione 2018/24: Modifica dell'ordinanza concernente la locazione e l'affitto di locali d'abitazione o commerciali · 2 pagine

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Ordinanza concernente la locazione e l’affitto di locali d’abitazione o commerciali (OLAL)

Modifica del

Il Consiglio federale svizzero

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I

L’ordinanza del 9 maggio 19901 concernente la locazione e l’affitto di locali d’abitazione o commerciali è modificata come segue:

Art. 8a Consenso generale alla sublocazione ripetuta per brevi periodi (art. 262 CO)

1Su richiesta del conduttore il locatore può accordare in via generale il consenso di cui all’articolo 262 CO a sublocazioni ripetute per brevi periodi.

2La richiesta deve contenere le condizioni delle sublocazioni, segnatamente l’importo massimo della pigione, il numero massimo di locali interessati e l’occupazione massima prevista.

3Il locatore può negare il consenso generale soltanto per i motivi menzionali all’articolo 262 capoverso 2 CO, segnatamente se l’utilizzo di una piattaforma di prenotazione o gli effetti di tale utilizzo gli causano un pregiudizio essenziale.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2019.

RS............................

1 RS 221.213.11

2018–......