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Consultazione 2018/41: Revisione dell'Ordinanza sul registro fondiario (ORF) · 3 pagine

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2I proprietari possono richiedere per i loro fondi un estratto dal protocollo senza far valere un interesse.

3Se i dati vengono usati in modo abusivo, il Cantone o l’organizzazione privata addetta alla realizzazione di compiti revoca immediatamente il diritto d’accesso. È ritenuto abusivo, in particolare, l'utilizzo dei dati a fini dell'acquisizione di clienti.

Art. 30a Rilevazione dei dati a scopo statistico

Gli obblighi di collaborare da parte degli uffici del registro fondiario in occasione delle rilevazioni dell’Ufficio federale di statistica sono retti dalla legge del 9 ottobre 19923 sulla statistica federale e le pertinenti disposizioni esecutive.

II

La presente ordinanza entra in vigore il…

… In nome del Consiglio federale svizzero,

Il presidente della Confederazione: Alain Berset

Il vicecancelliere: Walter Thurnherr

3 RS 431.01