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Consultazione 2018/41: Revisione dell'Ordinanza sul registro fondiario (ORF) · 3 pagine

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a. i pubblici ufficiali e le persone da loro accreditate, gli ingegneri geometri iscritti nel registro dei geometri, le autorità fiscali e altre autorità federali e cantonali ai dati necessari per l’adempimento dei loro compiti legali;

b. le banche, le casse pensioni, le assicurazioni e le istituzioni riconosciute dalla Confederazione ai sensi dell'articolo 76 capoverso 1 lettera a della legge federale del 4 ottobre 19912 sul diritto fondiario rurale (LDFR), ai dati necessari per l'adempimento dei loro compiti in materia di ipoteche;

c. i terzi a cui gli aventi diritto secondo la lettera b hanno conferito, compiti in materia di ipoteche;

d. gli avvocati iscritti in un registro cantonale degli avvocati, ai dati necessari all'esercizio della loro attività professionale;

e. altre persone ai dati dei fondi:

1. loro appartenenti,

2. sui quali hanno diritti, se tali dati sono necessari all'esercizio della loro attività o dei loro diritti.

2Possono consentire l’accesso ai documenti giustificativi mediante procedura di richiamo dei dati anche agli aventi diritto secondo il capoverso 1 lettera a e lettera e numero 1.

3In virtù dell’articolo 26 possono consentire l’accesso ai dati accessibili al pubblico del libro mastro agli aventi diritto di cui al capoverso 1, mediante procedura di richiamo dei dati. Essi garantiscono che i dati possano essere richiamati soltanto in relazione con un fondo determinato e che non siano possibili interrogazioni in serie.

Art. 29 Accesso ampliato: modalità

I Cantoni disciplinano le modalità dell’accesso ampliato mediante procedura di richiamo dei dati, in particolare concernenti:

a. l’accesso;

b. il controllo degli accessi;

c. l'utilizzo dei dati ottenuti;

d. la protezione da accessi non autorizzati ai dati;

e. le restrizioni poste alla comunicazione dei dati a terzi;

f. le conseguenze in caso di trattamento abusivo dei dati.

Art. 30 Accesso ampliato: protocollo e revoca del diritto d’accesso in caso di

abuso

1Gli accessi ampliati mediante procedura di richiamo sono protocollati automaticamente dal sistema. I protocolli vengono conservati per due anni.

2 RS 211.412.11