Progetto

Consultazione 2018/41: Revisione dell'Ordinanza sul registro fondiario (ORF) · 3 pagine

Fedlex · Progetto · Pagina 1Fedlex · Progetto

[Signature] [QR Code]

Ordinanza sul registro fondiario (ORF)

Modifica del …

Il Consiglio federale svizzero,

ordina:

I

L’ordinanza del 23 settembre 20111 sul registro fondiario è modificata come segue:

Art. 6 cpv. 1 e cpv. 3 lett. f

1L'Ufficio federale per il diritto del registro fondiario e del diritto fondiario (UFRF), presso l'Ufficio federale di giustizia, esercita l'alta vigilanza sulla tenuta del registro fondiario nei Cantoni e sulle organizzazioni private incaricate di realizzare compiti secondo l’articolo 949d CC.

3Può in particolare:

f. abrogato

Art. 27 cpv. 3

3L’UFRF può allestire un indice svizzero dei fondi che consenta, mediante reti di dati pubbliche, l'accesso ai dati consultabili anche senza far valere un interesse.

Art. 28 Accesso ampliato: diritto d’accesso

1I Cantoni possono prevedere di consentire l’accesso ai dati del libro mastro, del libro giornale e dei registri ausiliari mediante procedura di richiamo dei dati, alle persone e autorità seguenti senza che nel singolo caso debbano far valere un interesse:

1 RS 211.432.1

2018–......