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Consultazione 2018/41: Revisione dell'Ordinanza sul registro fondiario (ORF) · 3 pagine
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Ordinanza sul registro fondiario (ORF)
Modifica del …
Il Consiglio federale svizzero,
ordina:
I
L’ordinanza del 23 settembre 20111 sul registro fondiario è modificata come segue:
Art. 6 cpv. 1 e cpv. 3 lett. f
1L'Ufficio federale per il diritto del registro fondiario e del diritto fondiario (UFRF), presso l'Ufficio federale di giustizia, esercita l'alta vigilanza sulla tenuta del registro fondiario nei Cantoni e sulle organizzazioni private incaricate di realizzare compiti secondo l’articolo 949d CC.
3Può in particolare:
f. abrogato
Art. 27 cpv. 3
3L’UFRF può allestire un indice svizzero dei fondi che consenta, mediante reti di dati pubbliche, l'accesso ai dati consultabili anche senza far valere un interesse.
Art. 28 Accesso ampliato: diritto d’accesso
1I Cantoni possono prevedere di consentire l’accesso ai dati del libro mastro, del libro giornale e dei registri ausiliari mediante procedura di richiamo dei dati, alle persone e autorità seguenti senza che nel singolo caso debbano far valere un interesse:
1 RS 211.432.1
2018–......