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Consultazione 2018/47: Avamprogetto di legge federale sul divieto di dissimulare il viso · 3 pagine

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federale dei trasporti in virtù della legge federale del 18 giugno 20106 sugli organi di sicurezza delle imprese di trasporto pubblico; e

e. le persone impiegate conformemente alla legge federale del 21 dicembre 19487 sulla navigazione aerea o ad altre leggi federali o cantonali per garantire la sicurezza dell’aviazione civile.

Art. 2 Inosservanza dell’ingiunzione a mostrare il viso

1Chiunque non dà seguito all’ingiunzione ripetuta di mostrare il viso è punito con la multa.

2L’inosservanza non è punibile se l’identificazione visiva è nell’esclusivo interesse della persona che non dà seguito all’ingiunzione di mostrare il viso.

Art. 3 Perseguimento e giudizio dei reati

Il perseguimento e il giudizio dei reati secondo la presente legge spettano ai Cantoni.

Art. 4 Modifica di un altro atto normativo

Il Codice penale8 è modificato come segue:

Art. 181 cpv. 2

2Chiunque, usando violenza o minaccia di grave danno contro una persona, o intralciando in altro modo la libertà d’agire di lei, la costringe a dissimulare il viso, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

Art. 5 Referendum ed entrata in vigore

1La presente legge sottostà a referendum.

2Costituisce il controprogetto indiretto all’iniziativa popolare «Sì al divieto di dissimulare il proprio viso».

3È pubblicata nel Foglio federale qualora l’iniziativa popolare «Sì al divieto di dissimulare il proprio viso» venga ritirata o respinta.

4Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.

6 RS 745.2

7 RS 748.0