Rapporto esplicativo
Consultazione 2018/48: Stabilizzazione dell'AVS (AVS21) · 116 pagine
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65 anni o anche oltre. L’adeguamento della formula delle rendite comporterà un miglioramento del livello delle loro rendite e al contempo incentiverà queste donne a rimanere nel mercato del lavoro fino all’età di riferimento e, se possibile, anche oltre.
Con la formula delle rendite, utilizzata per calcolare tutte le rendite AVS e AI, si determinano gli importi delle rendite, fino a quello della rendita massima, sulla base dell’importo della rendita minima. La Costituzione federale stabilisce che la rendita massima non può superare il doppio di quella minima (art. 112 cpv. 2 lett. c Cost.). Attualmente la formula delle rendite è impostata in modo tale che fino a un reddito annuo medio determinante di 14 100 franchi viene versata la rendita minima (rendita di vecchiaia minima AVS nel 2018: 1175 franchi al mese) e da un reddito annuo medio determinante di 84 600 franchi la rendita massima (rendita di vecchiaia massima AVS nel 2018: 2350 franchi al mese).
Con la misura proposta il principio costituzionale del rapporto tra la rendita massima e quella minima rimarrà invariato, ma la formula delle rendite verrà adeguata in modo da aumentare del 12 per cento il punto d’inflessione. L’importo della rendita di vecchiaia minima resterà invariato per un reddito annuo medio determinante compreso tra 0 e 14 100 franchi. Lo stesso vale per la rendita massima, concessa a partire da un reddito annuo medio determinante di almeno 84 600 franchi. Le donne con un reddito annuo medio determinante di 42 300 franchi (posizione del punto d’inflessione nella formula delle rendite) saranno quelle che trarranno il maggior beneficio dalla misura compensativa, ottenendo l’aumento massimo della rendita, pari a 214 franchi al mese. Le donne con un reddito annuo medio determinante inferiore o superiore riceveranno un aumento proporzionale e relativamente meno significativo sul loro reddito. In media, le rendite di vecchiaia delle donne interessate miglioreranno di 70 franchi al mese. Spesso le donne con un reddito medio-basso non hanno una rendita della previdenza professionale obbligatoria o ne hanno solo una esigua, ragion per cui la rendita di vecchiaia dell’AVS costituisce la loro principale fonte di reddito. Per questo motivo, un miglioramento della loro rendita di vecchiaia dell’AVS è giustificato.
Le donne con un reddito annuo medio determinante superiore a 84 600 franchi non potranno migliorare la loro rendita di vecchiaia con la modifica proposta, in quanto percepiscono già la rendita massima. Di regola, esse dispongono però anche di una rendita di vecchiaia della previdenza professionale obbligatoria, che potranno migliorare del 4–5 per cento lavorando un anno in più. La formula delle rendite adeguata si applicherà solo alle rendite di vecchiaia delle donne, e quindi non alle rendite d’invalidità né alle rendite per superstiti. Il grafico seguente mostra l’effetto dell’adeguamento della formula delle rendite sulla rendita versata a una persona sola.