Rapporto esplicativo
Consultazione 2018/48: Stabilizzazione dell'AVS (AVS21) · 116 pagine
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Tabella 4-9
Ripercussioni delle misure compensative per le donne (variante da 800 mio.38)
cipata) rendite)
Importi in milioni di franchi, ai prezzi del 2018 Anno Uscite (riscossione anti-Uscite (formula delle Entrate Totale 2021 0 0 00
2022 15 7 - 4264
2023 30 34 - 59122
2024 47 79 - 72198
2025 72 147 - 87306
2026 110 193 - 93396
2027 157 242 - 97496
2028 204 284 - 99587
2029 286 335 - 99720
2030 408 375 - 100884
Totale 2022– 1 330 1 696 - 747 3 773 2030
4.4 Flessibilizzazione della riscossione della rendita
4.4.1 Normativa vigente
Attualmente la riscossione della rendita di vecchiaia dell’AVS può essere anticipata di uno o due anni interi. In tal caso, l’importo della rendita viene ridotto del 6,8 per cento per anno d’anticipazione (art. 56 cpv. 2 dell’ordinanza del 31 ottobre 194739 sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti [OAVS]). Questa riduzione tiene conto del prolungamento del periodo di riscossione della rendita: poiché oggi l’età di pensionamento delle donne è di 64 anni, esse possono riscuotere anticipatamente la loro rendita di vecchiaia al più presto a partire dai 62 anni, mentre gli uomini da 63 (età di pensionamento di 65 anni). Chi intende riscuotere anticipatamente la propria rendita deve comunicarlo alla cassa di compensazione AVS prima di raggiungere l’età di pensionamento.
La riscossione della rendita può essere rinviata al massimo di cinque anni, ovvero fino all’età di 69 per le donne e di 70 anni per gli uomini. Il rinvio può essere fatto valere entro un anno dal raggiungimento dell’età di pensionamento. In caso di rinvio la rendita viene aumentata secondo principi attuariali.
38L’importo di 800 milioni di franchi si riferisce all’aumento delle uscite dell’AVS nel
2030 e non tiene quindi conto della riduzione delle entrate da contributi dovuta alla riscossione anticipata.