Rapporto esplicativo

Consultazione 2018/48: Stabilizzazione dell'AVS (AVS21) · 116 pagine

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Una misura compensativa andrà a beneficio delle donne che non potranno lavorare fino all’età di riferimento e riscuoteranno anticipatamente la loro rendita di vecchiaia, l’altra a favore delle donne che continueranno a lavorare fino all’età di riferimento e inizieranno a riscuotere la rendita al più presto a quel momento. Come nella variante 1, la prima misura consiste nell’applicazione di aliquote di riduzione più favorevoli, grazie alle quali la rendita di vecchiaia subirà una riduzione meno significativa o non ne subirà alcuna (cfr. n. 4.3.3.1). La seconda prevede l’applicazione di una formula delle rendite modificata per le donne che non riscuoteranno anticipatamente la loro rendita di vecchiaia. La nuova formula determinerà una rendita più elevata (cfr.

n. 4.3.3.2). Essendo destinate ciascuna a un gruppo target specifico, le due misure non possono essere combinate tra loro.

4.3.3.1 Aliquote di riduzione più favorevoli in caso di anticipazione della rendita

La prima misura della variante 2 tiene conto del fatto che una parte delle donne non ha la possibilità di continuare a esercitare un’attività lucrativa fino all’età di riferimento. Queste donne beneficeranno di aliquote di riduzione più favorevoli in caso di riscossione anticipata della rendita. La misura è identica a quella della variante 1. Come in quest’ultima, l’entità dell’agevolazione dipenderà anche dal reddito: le donne con un reddito annuo medio determinante fino a 56 400 franchi al massimo beneficeranno di aliquote di riduzione particolarmente basse. Se anticiperanno la riscossione della rendita di vecchiaia a 64 anni, quest’ultima non verrà ridotta.

Anche le donne con un reddito annuo medio determinante superiore a 56 400 franchi beneficeranno di aliquote di riduzione più favorevoli, seppur leggermente più alte di quelle per le donne con redditi bassi.

Le aliquote di riduzione proposte sono illustrate nella tabella seguente.

Tabella 4-5

Anticipazione Aliquota di riduzione per un red- Aliquota di riduzione per un red- Aliquote di ridua dito annuo fino a 56 400 franchi dito annuo superiore a zione attuariali (quadruplo dell’importo minimo 56 400 franchi (quadruplo

della rendita di vecchiaia annua) dell’importo minimo della rendita

di vecchiaia annua)

64 anni 0 % 2 % 4 %

63 anni 3,5 % 4 % 7,7 %

62 anni 5 % 6,8 % 11,1%

Le donne nate tra il 1958 e il 1966, ovvero quelle maggiormente toccate dall’aumento dell’età di riferimento, potranno riscuotere anticipatamente la rendita beneficiando di aliquote di riduzione più favorevoli. Si stima che a fare uso di questa possibilità sarà circa il 25 per cento delle donne.