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Consultazione 2018/51: Modifica della legge sugli stupefacenti e ordinanza concernente sperimentazioni pilota secondo la legge sugli stupefacenti (sperimentazioni pilota con canapa) · 2 pagine
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Legge federale sugli stupefacenti e sulle sostanze psicotrope (Legge sugli stupefacenti, LStup)
Modifica del ...
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visti gli articoli 118 e 123 della Costituzione federale1;
visto il messaggio del Consiglio federale del ...2,
decreta:
I
La legge del 3 ottobre 1951 sugli stupefacenti3 (LStup) è modificata come segue:
Art. 8a Sperimentazioni pilota
1L’Ufficio federale della sanità pubblica, dopo avere consultato i Cantoni e i Comuni interessati e la Commissione federale per le questioni relative alle dipendenze, può autorizzare sperimentazioni pilota con stupefacenti che producono effetti del tipo della canapa, che:
a. siano limitate sotto il profilo territoriale, temporale e materiale;
b. permettano di acquisire conoscenze sull’impatto dei nuovi disciplinamenti sull’impiego stupefacenti che producono effetti del tipo della canapa a scopi non medici, e
c. siano svolte in modo tale da garantire la protezione della salute e della gioventù nonché dell’ordine e della sicurezza pubblici.
2Il Consiglio federale disciplina le condizioni per lo svolgimento di sperimentazioni pilota. Per questo può derogare agli articoli 8 capoversi 1 lettera d e 5, 11, 13, 19 capoverso 1 lettera f e 20 capoverso 1 lettere d ed e.
II.
1La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
1 RS 101
2 FF ...
3 RS 812.121 ...-... ...