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Consultazione 2018/51: Modifica della legge sugli stupefacenti e ordinanza concernente sperimentazioni pilota secondo la legge sugli stupefacenti (sperimentazioni pilota con canapa) · 8 pagine

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Ordinanza sulle sperimentazioni pilota secondo la legge sugli stupefacenti (OSPStup)

del ....

Il Consiglio federale svizzero,

visto l’articolo 8a della legge federale del 3 ottobre 19511 sugli stupefacenti e sulle sostanze psicotrope (LStup),

ordina:

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto

La presente ordinanza disciplina le condizioni per lo svolgimento di sperimentazioni pilota con stupefacenti che producono effetti del tipo della canapa secondo l’articolo 8a LStup (sperimentazioni pilota).

Art. 2 Obiettivo delle sperimentazioni pilota

1Possono essere svolte esclusivamente sperimentazioni pilota per acquisire conoscenze scientifiche sull’impatto delle nuove misure, dei nuovi strumenti e dei nuovi modi di procedere concernenti l’impiego di stupefacenti che producono effetti del tipo della canapa a scopi non medici.

2Devono in particolare fornire conoscenze in merito agli effetti su:

a. salute dei consumatori;

b. comportamento legato al consumo;

c. aspetti socioeconomici;

d. mercato della droga in un determinato territorio;

e. protezione della gioventù; o

f. ordine e sicurezza pubblici.

1 RS 812.121 ...-... ...