Avamprogetto OEn
Consultazione 2018/53: Revisioni parziali dell'ordinanza sulla promozione dell'energia, dell'ordinanza sull'energia e dell'ordinanza del DATEC sulla garanzia di origine e l'etichettatura dell'elettricità · 3 pagine
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Ordinanza sull’energia (OEn)
Modifica del…
Il Consiglio federale svizzero
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I
L’ordinanza del 1° novembre 20171 sull’energia è modificata come segue:
Art. 2 cpv. 2 lett. c
2Sono esclusi dall’obbligo di fornire garanzie di origine i produttori i cui impianti:
c. dispongono di una potenza nominale in corrente alternata di 30 kVA al massimo; oppure
Art. 4 cpv. 1 e 3
1L’etichettatura dell’elettricità di cui all’articolo 9 capoverso 3 lettera b LEne deve essere eseguita annualmente mediante garanzia di origine per ogni chilowattora fornito ai consumatori finali. Nel caso delle ferrovie, ai fini dell’etichettatura dell’elettricità le rispettive imprese ferroviarie sono considerate come consumatori finali.
3Indipendentemente dal tipo di etichettatura, l’azienda deve pubblicare il proprio mix del fornitore e la quantità totale di elettricità fornita ai propri consumatori finali al più tardi entro la fine di giugno dell’anno civile successivo. La pubblicazione deve avvenire in particolare sul sito Internet liberamente accessibile «Etichettatura Elettricità»2 gestito dalle aziende soggette all’obbligo di etichettatura dell’elettricità.
Art. 14 cpv. 2
2Sono considerati luogo di produzione anche i fondi contigui dei quali almeno uno confinante con il fondo su cui è ubicato l’impianto di produzione. I fondi separati gli uni dagli altri unicamente da una strada, una ferrovia o un corso d’acqua, con riserva
RS ..........
1 RS 730.01
2 www.etichettatura-elettricita.ch 2018–......