Rapporto sui risultati
Consultazione 2018/55: Modifica dell'ordinanza 2 concernente la legge sul lavoro - Disposizioni speciali per i lavoratori con compiti legati alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (art. 32<i>a</i> OLL 2) · 7 pagine
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1 Contesto
La Segreteria di Stato dell’economia (SECO) rilascia ogni anno circa 250 permessi di lavoro notturno o domenicale per determinate attività nel campo delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione (TIC). Tali permessi valgono in genere per tre anni. Anche gli ispettorati cantonali del lavoro, competenti in materia di lavoro temporaneo di notte o di domenica, rilasciano a loro volta varie centinaia di permessi in questo ambito.
Nella fattispecie si tratta di permessi per servizi di picchetto notturni o domenicali necessari per eliminare perturbazioni a sistemi informatici o di rete. Se l’interruzione di un determinato sistema informatico durante le ore di servizio compromette la continuità dell’esercizio, i permessi vengono rilasciati anche per i lavori di manutenzione. In virtù della prassi costante della SECO, l’indispensabilità del lavoro notturno e/o domenicale per queste attività in relazione ai sistemi informatici e di rete è riconosciuta da vari anni (cfr. anche art. 28 OLL 11).
In considerazione di quanto precede, la SECO ha esaminato con le parti sociali del settore, nel quadro di un gruppo di lavoro, l’introduzione di una nuova disposizione speciale nell’OLL 2: il nuovo articolo 32a OLL 2 esonera le imprese dall’obbligo di chiedere un permesso per il lavoro notturno e/o domenicale per le attività summenzionate.
2 Pareri pervenuti
Nell’ambito della procedura di consultazione sono pervenuti ventotto pareri, diciotto dai Cantoni e dieci da organizzazioni, associazioni e altre cerchie interessate2.
I diciotto Cantoni approvano la revisione (AG, AI, AI, BE, BS, GE, GR, GR, GR, JU, LU, OW, NW, SH, SH, SH, SO, SZ, TG, UR, VD, VS e ZH). Alcuni hanno proposto qualche modifica redazionale.
Un parere positivo è giunto anche dagli altri dieci partecipanti (CP, FER, PLR, PS, Swico, UDC, UPS, USS, usam e UPC Schweiz GmbH), che hanno anch’essi avanzato qualche proposta di modifica redazionale.
3 Osservazioni dei Cantoni
I Cantoni convengono sull’indispensabilità del lavoro notturno o domenicale per eliminare le perturbazioni a sistemi informatici o di rete e per i lavori di manutenzione di tali sistemi. Sono inoltre unanimi nel ritenere che la nuova disposizione derogatoria – basata peraltro sulla prassi esistente – permetterà di alleggerire il carico amministrativo non solo delle imprese, ma anche delle autorità. Riconoscono pertanto la necessità di introdurre nell’OLL 2 una disposizione per esonerare le imprese dall’obbligo di chiedere permessi di lavoro notturno o domenicale.
3.1 Nuovo articolo 32a OLL 2: Lavoratori con compiti legati alle tecnologie dell’informazione e della comunicazione
BS fa notare che, nel suo caso, la nuova disposizione non si tradurrà in un significativo sgravio amministrativo perché solo il dieci per cento circa delle domande di permessi ricevute ogni anno riguarda il settore in oggetto. Se, nell’ambito dei lavori di manutenzione, è richiesto l’intervento di altro personale (anche di società terze) per il collaudo finale del software sottoposto a manutenzione o per i controlli di funzionamento, anche questo personale rientra nel campo d’applicazione della disposizione derogatoria.
1 Ordinanza 1 del 10 maggio 2000 concernente la legge sul lavoro (OLL 1; RS 822.111)
2 L’elenco dei partecipanti alla consultazione (incluse le abbreviazioni usate nel rapporto, figura nell’allegato. 601-17.2-00002 \ COO.2101.104.6.3008932 3/7