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Consultazione 2018/63: L'ordinanza sulle fondazioni d'investimento (OFond) · 4 pagine

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Art. 44b Disposizioni transitorie della modifica del...

1Le fondazioni d'investimento esistenti devono adeguare i loro atti regolatori alle nuove disposizioni entro due anni dall’entrata in vigore della modifica del ....

2Per quanto concerne le disposizioni sulla composizione e sulla nomina del consiglio di fondazione di cui all'articolo 5 e quelle sulla prevenzione dei conflitti di interessi e sui negozi giuridici con persone vicine di cui all’articolo 8 capoversi 2 e 4 è accordato un periodo transitorio di due anni.

II

La presente ordinanza entra in vigore il/l’….

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Alain Berset

Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr