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Consultazione 2018/63: L'ordinanza sulle fondazioni d'investimento (OFond) · 4 pagine

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Ordinanza sulle fondazioni d'investimento Avamprogetto (OFond)

Modifica del …

Il Consiglio federale svizzero

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L'ordinanza del 10 e 22 giugno 2011 sulle fondazioni d'investimento è modificata come segue:

Art. 4 cpv. 1 lett. c

1L’assemblea degli investitori ha i compiti intrasmissibili seguenti:

c. nomina i membri del consiglio di fondazione;

Art. 5 cpv. 2 e 3

2I membri e il presidente del consiglio di fondazione sono nominati dall’assemblea degli investitori. I fondatori, i loro successori legali e le persone economicamente legate ai fondatori possono essere rappresentati al massimo da un terzo dei membri del consiglio di fondazione. Negli statuti, l’assemblea degli investitori può delegare al consiglio di fondazione il proprio diritto di nominare il presidente.

3Il primo consiglio di fondazione è nominato dai fondatori.

Art. 6 cpv. 3

3Provvede a un controllo interno adeguato alle dimensioni e alla complessità della fondazione d'investimento e assicura il debito controllo delle persone a cui sono stati affidati compiti delegati. Garantisce l’indipendenza degli organi di controllo.

Art. 7 cpv. 2 lett. d e cpv. 3

2Il consiglio di fondazione può delegare compiti a terzi, se, oltre al capoverso 1, sono soddisfatte le condizioni seguenti:

d. Abrogata

3I compiti delegati a terzi possono essere subdelegati solo se il consiglio di fondazione vi ha acconsentito e se sono rispettate le disposizioni sulla delega di compiti. La fondazione e l’ufficio di revisione devono poter continuare a controllare e verificare i compiti delegati.

Art. 8 cpv. 2–4

2Le persone incaricate della gestione, dell’amministrazione o dell’amministrazione del patrimonio della fondazione d’investimento non possono essere nominate membri del consiglio di fondazione.

3Nell’esercizio della loro attività, i membri del consiglio di fondazione non sono vincolati a istruzioni dei fondatori o dei loro successori legali. Non hanno diritto di voto negli affari in cui abbiano un interesse personale.

4L’assemblea degli investitori approva il regolamento sulla prevenzione dei conflitti di interessi e sui negozi giuridici con persone vicine. Negli statuti può delegare questo diritto al consiglio di fondazione.

Art. 11 cpv. 3, secondo periodo

3... In singoli casi l’autorità di vigilanza può impartire istruzioni al riguardo alle fondazioni d’investimento.

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RS 831.403.2