Progetto

Consultazione 2018/63: L'ordinanza sulle fondazioni d'investimento (OFond) · 4 pagine

Fedlex · Progetto · Pagina 2Fedlex · Progetto

Art. 12 cpv. 1

1La banca depositaria deve essere una banca ai sensi dell'articolo 1 capoverso 1 della legge dell'8 novembre 19342 sulle banche (LBCR) o una succursale di una banca estera secondo l’articolo 2 capoverso 1 lettera a LBCR.

Art. 13 cpv. 3 lett. a

Abrogata

Art. 20 cpv. 2, 2bis, 2tere 2quater

2Gli statuti o il regolamento possono ammettere conferimenti in natura se sono compatibili con la strategia d’investimento e non pregiudicano gli interessi degli altri investitori del gruppo d’investimento.

2bisIl valore equo dei beni conferiti non negoziati in borsa o in un altro mercato regolamentato è:

a. calcolato sulla base dei ricavi o dei flussi finanziari attesi capitalizzati, tenuto conto di un tasso di attualizzazione che prenda in debita considerazione i rischi;

b. stimato mediante il raffronto di valore con oggetti simili; o

c. calcolato mediante un altro metodo generalmente riconosciuto.

2terQuesto valore è verificato da almeno un perito indipendente e qualificato.

2quaterPer le quote di fondi non quotati e i diritti di gruppi d'investimento ci si basa sul rispettivo valore netto di inventario.

Art. 23 cpv. 2

2È parimenti ammesso il deposito illimitato presso una banca ai sensi dell'articolo 1 capoverso 1 LBCR3 o una succursale di una banca estera secondo l’articolo 2 capoverso 1 lettera a LBCR.

Art. 24 cpv. 2 lett. a

2Le filiali nel patrimonio di base devono soddisfare le condizioni seguenti:

a. devono essere una società anonima o una società a garanzia limitata con sede in Svizzera; la sede può essere ubicata all’estero soltanto se ciò è nell’interesse preponderante degli investitori;

Art. 25 cpv. 1

1Più fondazioni possono partecipare congiuntamente a una società anonima svizzera non quotata in borsa, a condizione che in tal modo ne detengano l’intero capitale azionario.

Art. 26 cpv. 1, 3 e 4

1Se la presente ordinanza non dispone altrimenti, gli articoli 49–56a OPP 24, eccetto l’articolo 50 capoversi 2 e 4, si applicano per analogia al patrimonio d’investimento.

3Il rischio di controparte inerente ai crediti di un gruppo d’investimento va limitato al 10 per cento del patrimonio per ciascun debitore. Sono ammesse deroghe per i crediti nei confronti della Confederazione e degli istituti svizzeri di emissione di obbligazioni fondiarie.

4Sono vietati i gruppi d’investimento che possono comportare l'obbligo di effettuare versamenti suppletivi.

Art. 26a Superamento del limite d’investimento per debitore e di quello per partecipazioni a società

(art. 53k lett. d LPP)

1Il limite previsto per i crediti nei confronti del singolo debitore e quello per partecipazioni a società di cui agli articol i 54 e 54a OPP 25 possono essere superati dai gruppi d’investimento, solo se questi ultimi:

a. fondano la loro strategia su un indice usuale; le direttive di investimento devono menzionare un indice e lo scarto massimo percentuale rispetto a tale indice; o

b. in base alle loro direttive di investimento limitano il rischio di controparte al massimo al 20 per cento del patrimonio per singola controparte, ripartendolo su almeno dodici controparti distinte. Il gruppo d’investimento deve pubblicare almeno trimestralmente, entro un mese dalla fine del trimestre, le posizioni delle controparti.

2La fondazione deve pubblicare almeno trimestralmente i superamenti dei limiti di cui agli articoli 54 e 54a OPP 2 da parte di questi gruppi d’investimento.

3terIl DFI può emanare delle disposizioni riguardo ai capoversi 1 e 2.

2 RS 952.0

3 RS 952.0

4

RS 831.441.1

5

RS 831.441.1