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Consultazione 2018/63: L'ordinanza sulle fondazioni d'investimento (OFond) · 4 pagine
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Art. 28 cpv. 1 lett. e ed f, nonché 4, secondo periodo
1I gruppi d’investimento alternativo devono operare mediante investimenti collettivi. Sono ammesse eccezioni per gli investimenti:
e. in infrastrutture;
f. in crediti secondo l’articolo 53 capoverso 3 OPP 26.
4… Nei gruppi d’investimento che operano nel settore delle infrastrutture, la quota di capitale di terzi del capitale detenuto mediante fondi strategici non può eccedere il 40 per cento del patrimonio del gruppo d’investimento e la quota di capitale di terzi di ogni singolo fondo strategico non può eccedere il 60 per cento.
Art. 29 cpv. 1, frase introduttiva nonché lett. d ed e
1Ai gruppi d’investimento misti si applicano i principi seguenti:
d. il limite previsto per i crediti nei confronti del singolo debitore e quello per partecipazioni a società di cui agli articoli 54 e 54a OPP 27 non possono essere superati;
e. i limiti per categoria di cui all’articolo 55 OPP 2 possono essere superati, se:
1. la quota degli investimenti alternativi non supera il 25 per cento del patrimonio del gruppo d’investimento,
2. il superamento del limite risulta esplicitamente dal nome del gruppo d’investimento o dal suo complemento,
3. le direttive di investimento stabiliscono quali limiti per categoria possono essere superati e in che misura, e
4. nelle pubblicazioni periodiche nonché nel rapporto annuale risulta chiaramente quali limiti per categoria sono superati e in che misura.
Art. 30 cpv. 3bis
3bisLa quota di un investimento collettivo estero può eccedere il 20 per cento del patrimonio del gruppo d’investimento, se questo investimento è stato autorizzato da un’autorità di vigilanza estera con cui la FINMA ha concluso un accordo ai sensi dell’articolo 120 capoverso 2 lettera e della legge del 23 giugno 20068 sugli investimenti collettivi.
Art. 32 cpv. 2 lett. b
2Esse sono ammesse esclusivamente:
b. nei gruppi d’investimento operanti nel settore degli investimenti alternativi, se la necessità di una filiale avente carattere d’investimento è comprovata in modo concludente nell’ambito della procedura d'esame preliminare.
Art. 35 cpv. 2 lett. b, h e i
2Entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio, la fondazione pubblica un rapporto annuale comprendente almeno le informazi oni seguenti:
b. il nome e la funzione dei periti, compresi i periti incaricati delle stime (art. 11), dei consulenti in investimenti e degli amministratori di patrimoni;
h. i superamenti del limite previsto per i crediti nei confronti del singolo debitore e di quello per partecipazioni a società da parte di gruppi d'investimento secondo l’articolo 26a capoverso 1;
i. i superamenti dei limiti per categoria da parte di gruppi d’investimento misti secondo l’articolo 29 capoverso 1 lettera e.
Art. 37 cpv. 2
2Per i gruppi d’investimento con immobili, investimenti alternativi o obbligazioni ad alto rendimento, nonché nei casi di cui all’articolo 21 capoverso 2, la fondazione deve pubblicare un prospetto. Nel caso dei gruppi d’investimento di nuova costituzione, il prospetto deve essere pubblicato prima dell’apertura della fase di sottoscrizione. Le modifiche del prospetto devono parimenti essere pubblicate.
Art. 41 cpv. 2, secondo periodo
2… In materia di valutazione degli investimenti, l’autorità di vigilanza può prescrivere criteri e dichiarare determinanti gli articoli 84 e 85 dell’ordinanza FINMA del 27 agosto 20149 sugli investimenti collettivi.
6 RS 831.441.1
7 RS 831.441.1
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RS 951.31
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