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Consultazione 2018/65: Modifica dell'ordinanza concernente la costituzione di scorte obbligatorie di carburanti e combustibili liquidi · 2 pagine

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Ordinanza concernente la costituzione di scorte obbligatorie di carburanti e combustibili liquidi

Modifica del …

Il Consiglio federale svizzero

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I

L’ordinanza del 10 maggio 20171 concernente la costituzione di scorte obbligatorie di carburanti e combustibili liquidi è modificata come segue:

Art. 4a Obbligo di costituire scorte per chi immette per la prima volta in

consumo

1Sottostà all’obbligo di costituire scorte chi immette per la prima volta in consumo sul territorio svizzero ai sensi dell’articolo 4 capoverso 1 della legge del 21 giugno 19962 sull’imposizione degli oli minerali merci riportate nell’allegato che sono lavorate in Svizzera.

2Per territorio svizzero s’intende il territorio della Confederazione, comprese le enclavi doganali estere, ma senza le enclavi doganali svizzere.

Art. 5 Esonero dall’obbligo del contratto

È esonerato dall’obbligo di concludere un contratto per la costituzione di scorte obbligatorie chi:

a. per anno civile, importa o immette per la prima volta in consumo sul territorio svizzero quantitativi inferiori ai quantitativi soglia menzionati in allegato;

b. importa o immette per la prima volta in consumo sul territorio svizzero merci menzionate in allegato che non sono destinate a essere utilizzate come carburanti o combustibili liquidi.

1 RS 531.215.41

2 RS 641.61

2018–......