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Consultazione 2018/7: Per una normativa volta a instaurare la trasparenza in materia di lobbismo nel Parlamento federale · 4 pagine
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2Stralciare
3Le persone ai sensi dei capoversi 1 e 1bise le loro funzioni sono iscritte in un registro accessibile al pubblico. Se una persona rappresenta direttamente gli interessi di un’associazione, di un’impresa, di un’amministrazione pubblica o di un’organizzazione analoga, devono essere indicati il suo nominativo e l’organizzazione da essa rappresentata. Nel caso dei collaboratori di imprese specializzate in rappresentanza di interessi devono essere inoltre indicati il datore di lavoro, nonché i singoli mandati per i quali la persona registrata opera nel Palazzo del Parlamento.
4Stralciare (cfr. cpv. 3)
5Secondo la maggioranza
Art. 69c Tessera di accesso per ex parlamentari
Gli ex parlamentari ricevono una tessera di accesso permanente. Un ex parlamentare che opera nel Palazzo del Parlamento quale rappresentante di interessi deve fornire le indicazioni di cui all’articolo 69b capoverso 3.
II
1La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
2La Conferenza di coordinamento ne determina l’entrata in vigore.