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Consultazione 2018/8: Pacchetto di ordinanze agricole 2018 · 252 pagine

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Ordinanza sulla salute dei vegetali

Allegato 2 (art. 22)

Gestione dei rischi connessa agli organismi da quarantena

La gestione dei rischi connessa agli organismi da quarantena consiste in una o più misure fra le seguenti

1. Misure di prevenzione e di eliminazione dell’infestazione

1.1 Restrizioni per quanto riguarda l’identità, la specie, l’origine, l’ascendenza, la provenienza delle piante coltivate e la cronologia della loro produzione.

1.2 Restrizioni della coltivazione, del raccolto e dell’uso dei vegetali.

Ai fini del numero 1.2, le misure possono comprendere prescrizioni relative ai test su specie e varietà vegetali per verificarne la resistenza all’organismo da quarantena in questione e l’elaborazione di un elenco di specie e varietà vegetali che sono risultate resistenti all’organismo da quarantena.

1.3 Restrizioni dell’uso dei prodotti vegetali, delle aree aziendali, del terreno, delle acque, della terra, dei substrati di coltivazione, degli impianti, dei macchinari, delle attrezzature e di altri oggetti.

1.4 Monitoraggio, ispezioni visive, campionatura e test di laboratorio dei vegetali, dei prodotti vegetali, delle aree aziendali, del terreno, delle acque, della terra, dei substrati di coltivazione, degli impianti, dei macchinari, delle attrezzature e di altri oggetti per rilevare l’eventuale presenza di organismi da quarantena.

1.5 Monitoraggio della perdita o dell’alterazione della resistenza di una specie o varietà vegetale connessa con un cambiamento della composizione dell’organismo da quarantena o del suo biotipo, patotipo, razza o gruppo di virulenza.

1.6 Trattamento fisico, chimico e biologico dei vegetali, dei prodotti vegetali, delle aree aziendali, del terreno, delle acque, della terra, dei substrati di coltivazione, degli impianti, dei macchinari, delle attrezzature e di altri oggetti infestati o potenzialmente infestati da organismi da quarantena.

Ai fini del numero 1.6, le misure possono comprendere prescrizioni riguardanti:

1.6.1 la registrazione, l’omologazione e la sorveglianza ufficiale delle aziende che applicano il trattamento in questione;

1.6.2 il rilascio di un certificato fitosanitario, di un passaporto fitosanitario, di un’etichetta o di altri attestati ufficiali per le merci trattate e l’apposizione del marchio successiva al trattamento.

1.7 Distruzione di merci infestate o potenzialmente infestate oppure distruzione a fini di prevenzione.

1.8 Prescrizioni riguardanti l’informazione, il rilevamento di dati, la comunicazione e la stesura di rapporti.

1.9 Registrazione e omologazione delle aziende.