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Consultazione 2018/8: Pacchetto di ordinanze agricole 2018 · 252 pagine
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Ordinanza sulla salute dei vegetali
2. Misure riguardanti le partite di merci
2.1 Restrizioni riguardanti l’identità, la specie, l’origine, l’ascendenza, la prove-
nienza, il metodo di produzione, la cronologia della produzione e la tracciabilità delle merci.
2.2 Restrizioni dell’importazione, della messa in commercio, dell’uso, della ma-
nipolazione, della trasformazione, dell’imballaggio, dell’immagazzinamento, della distribuzione e del luogo di destinazione delle merci.
2.3 Monitoraggio, ispezioni visive, campionatura, test di laboratorio di vegetali,
prodotti vegetali e altri oggetti per rilevare l’eventuale presenza di organismi da quarantena, anche attraverso procedure di quarantena e ispezioni prima dell’esportazione in Stati terzi.
2.4 Trattamento fisico, chimico e biologico e, se del caso, distruzione delle merci
infestate o potenzialmente infestate da organismi da quarantena.
2.5 Prescrizioni riguardanti l’informazione, il rilevamento di dati, la comunica-
zione e la stesura di rapporti.
2.6 Registrazione e omologazione delle aziende.
Ai fini dei numeri 2.1–2.4, le misure possono comprendere prescrizioni riguardanti:
2.7 il rilascio di un certificato fitosanitario, di un passaporto fitosanitario, di
un’etichetta o di altri attestati ufficiali, compresa l’apposizione del marchio, per attestare il rispetto dei numeri 2.1-2.4;
2.8 la registrazione, l’omologazione e la sorveglianza ufficiale delle aziende che
applicano il trattamento di cui al numero 2.4.
3. Misure riguardanti le vie di diffusione degli organismi da quarantena, non correlate a partite di merci
3.1 Restrizioni dell’importazione e della messa in commercio di organismi da
quarantena come merci.
3.2 Monitoraggio, ispezioni visive e test di laboratorio e, se necessario, distru-
zione degli organismi da quarantena come merci.
3.3 Restrizioni riguardanti i vegetali, i prodotti vegetali e altri oggetti trasportati
dai viaggiatori.
3.4 Monitoraggio, ispezioni visive, campionatura e test di laboratorio nonché, se
del caso, trattamento o distruzione di vegetali, prodotti vegetali e altri oggetti trasportati dai viaggiatori.
3.5 Restrizioni riguardanti i veicoli, l’imballaggio e altri oggetti utilizzati nel tra-
sporto di merci.
3.6 Monitoraggio, ispezioni visive, campionatura e test di laboratorio nonché, se
del caso, trattamento di veicoli, trattamento o distruzione di imballaggi e altri oggetti utilizzati nel trasporto di merci.
3.7 Prescrizioni riguardanti il rilevamento di dati, la comunicazione e la stesura
di rapporti.