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Consultazione 2018/8: Pacchetto di ordinanze agricole 2018 · 252 pagine

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Ordinanza sulla salute dei vegetali

2. Misure riguardanti le partite di merci

2.1 Restrizioni riguardanti l’identità, la specie, l’origine, l’ascendenza, la prove-

nienza, il metodo di produzione, la cronologia della produzione e la tracciabilità delle merci.

2.2 Restrizioni dell’importazione, della messa in commercio, dell’uso, della ma-

nipolazione, della trasformazione, dell’imballaggio, dell’immagazzinamento, della distribuzione e del luogo di destinazione delle merci.

2.3 Monitoraggio, ispezioni visive, campionatura, test di laboratorio di vegetali,

prodotti vegetali e altri oggetti per rilevare l’eventuale presenza di organismi da quarantena, anche attraverso procedure di quarantena e ispezioni prima dell’esportazione in Stati terzi.

2.4 Trattamento fisico, chimico e biologico e, se del caso, distruzione delle merci

infestate o potenzialmente infestate da organismi da quarantena.

2.5 Prescrizioni riguardanti l’informazione, il rilevamento di dati, la comunica-

zione e la stesura di rapporti.

2.6 Registrazione e omologazione delle aziende.

Ai fini dei numeri 2.1–2.4, le misure possono comprendere prescrizioni riguardanti:

2.7 il rilascio di un certificato fitosanitario, di un passaporto fitosanitario, di

un’etichetta o di altri attestati ufficiali, compresa l’apposizione del marchio, per attestare il rispetto dei numeri 2.1-2.4;

2.8 la registrazione, l’omologazione e la sorveglianza ufficiale delle aziende che

applicano il trattamento di cui al numero 2.4.

3. Misure riguardanti le vie di diffusione degli organismi da quarantena, non correlate a partite di merci

3.1 Restrizioni dell’importazione e della messa in commercio di organismi da

quarantena come merci.

3.2 Monitoraggio, ispezioni visive e test di laboratorio e, se necessario, distru-

zione degli organismi da quarantena come merci.

3.3 Restrizioni riguardanti i vegetali, i prodotti vegetali e altri oggetti trasportati

dai viaggiatori.

3.4 Monitoraggio, ispezioni visive, campionatura e test di laboratorio nonché, se

del caso, trattamento o distruzione di vegetali, prodotti vegetali e altri oggetti trasportati dai viaggiatori.

3.5 Restrizioni riguardanti i veicoli, l’imballaggio e altri oggetti utilizzati nel tra-

sporto di merci.

3.6 Monitoraggio, ispezioni visive, campionatura e test di laboratorio nonché, se

del caso, trattamento di veicoli, trattamento o distruzione di imballaggi e altri oggetti utilizzati nel trasporto di merci.

3.7 Prescrizioni riguardanti il rilevamento di dati, la comunicazione e la stesura

di rapporti.