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Consultazione 2018/8: Pacchetto di ordinanze agricole 2018 · 252 pagine
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Ordinanza sulla salute dei vegetali
Allegato 4 (art. 34)
Criteri di identificazione dei vegetali o di prodotti vegetali che possono comportare rischi fitosanitari recentemente constatati o supposti
Si considera che i vegetali o i prodotti vegetali provenienti da Stati terzi possono comportare rischi fitosanitari, se adempiono almeno tre delle condizioni seguenti, tra le quali almeno una di quelle elencate al numero 1.1, 1.2 o 1.3.
1. Caratteristiche dei vegetali o dei prodotti vegetali
1.1 Appartengono a, o sono prodotti a partire da un genere o una famiglia dei quali è risaputo che ospitano comunemente organismi nocivi regolamentati come organismi nocivi da quarantena in Svizzera, nel territorio dell’UE o in Stati terzi.
1.2 Appartengono a, o sono prodotti a partire da un genere o una famiglia dei quali è risaputo che ospitano organismi nocivi comunemente ospitati dei quali è noto il notevole impatto su specie vegetali coltivate in Svizzera o nel territorio dell’UE e aventi grande importanza economica, sociale o ambientale per la Svizzera o per il territorio dell’UE.
1.3 Appartengono a, o sono prodotti a partire da un genere o una famiglia dei quali è risaputo che ospitano comunemente organismi nocivi senza mostrarne segni o sintomi, oppure che hanno un periodo di latenza prima della manifestazione di tali segni o sintomi di almeno tre mesi, il che rende quindi quasi impossibile rilevare la presenza degli organismi nocivi su tali vegetali o prodotti vegetali durante i controlli ufficiali all’importazione in Svizzera o nel territorio dell’UE, senza ricorrere alla campionatura e ai test o all’applicazione delle procedure di quarantena.
1.4 Sono coltivati all’aperto o a partire da vegetali coltivati all’aperto negli Stati terzi di origine.
1.5 Non sono spediti in contenitori o imballaggi chiusi oppure, se lo sono, non è possibile aprire le partite, a causa delle loro dimensioni, in locali chiusi a fini del controllo ufficiale all’importazione in Svizzera o nel territorio dell’UE.
2. Origine dei vegetali o dei prodotti vegetali
2.1 Sono originari o provengono da uno Stato terzo che è oggetto di ripetute notifiche di contestazioni di organismi nocivi particolarmente pericolosi non figuranti come organismi da quarantena secondo l’articolo 4 capoverso 3.
2.2 Sono originari o provengono da uno Stato terzo che non è parte contraente dell’IPPC.