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Consultazione 2018/8: Pacchetto di ordinanze agricole 2018 · 252 pagine

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Consultazione

2 Ordinanza del DEFR sulla messa in commercio di concimi (Ordinanza DEFR sul libro dei concimi, OLCon; RS 916.171.1)

2.1 Situazione iniziale

La modifica dell'ordinanza sul libro dei concimi rientra nel contesto di un'armonizzazione con il diritto europeo. La messa in commercio di concimi non è oggetto degli accordi agricoli tra la Svizzera e l'UE. Tuttavia, in virtù dell'articolo 4 capoverso 2 della legge federale sugli ostacoli tecnici al commercio (LOTC; RS 946.51), la Svizzera si è impegnata a provvedere affinché le prescrizioni tecniche siano compatibili con quelle dei suoi principali partner commerciali. L'OLCon viene quindi adeguata in funzione delle ultime due modifiche apportate dall'UE al regolamento (CE) n. 2003/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 ottobre 2003 relativo ai concimi.

2.2 Sintesi delle principali modifiche

L'OLCon e il suo allegato 1 sono stati adeguati sulla base delle modifiche apportate al regolamento (CE) n. 2003/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 ottobre 2003 relativo ai concimi dal regolamento (UE) n. 1257/2014 della Commissione del 24 novembre 2014 e dal regolamento (UE) 2016/1618 della Commissione dell'8 settembre 2016. La presente modifica ha lo scopo di ridurre gli ostacoli tecnici al commercio. Si è altresì proceduto ad adeguamenti di carattere redazionale.

L'introduzione della nuova categoria di concimi «concimi minerali ottenuti dal riciclaggio» proposta nel quadro della modifica dell'ordinanza sui concimi (OCon; RS 961.171)1 richiede nuove prescrizioni riguardanti la qualità e l'etichettatura dei concimi di questa nuova categoria. Nell'articolo 6 capoverso 1 si definisce pertanto come deve essere dichiarata la solubilità del fosforo e l'origine di tale elemento. In tal modo e onde garantire la massima trasparenza possibile, l'utilizzatore del concime è informato in merito alle proprietà agronomiche di quest’ultimo e all'origine del fosforo in esso contenuto.

2.3 Commento ai singoli articoli

Articolo 6

Capoverso 1 - Nella pratica, all'atto della fornitura di concimi aziendali o ottenuti dal riciclaggio (compost e digestato) sui bollettini di consegna i tenori dei costituenti sono indicati in chilogrammi per metro cubo (kg/m3) o in chilogrammi per tonnellata (kg/t). Tale possibilità è sancita nell'ordinanza.

Capoverso 2 - La tabella contenuta in questo capoverso è stata corretta. La sequenza delle sostanze non era infatti identica in tutte le lingue.

Articolo 7

Lettera d - Il simbolo «SO32» è stato sostituito dal simbolo «SO3».

Articolo 10

Capoverso 1 lettera b - Correzione di carattere redazionale

Capoverso 6 - È stata aggiunta la possibilità di dichiarare il tenore dei funghi in spore, poiché questo termine è più adeguato che «l’unità formante colonie (UFC)» utilizzata per i batteri.

1 RS 916.171