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Consultazione 2018/8: Pacchetto di ordinanze agricole 2018 · 252 pagine
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Allegato 4 (art. 58 cpv. 1, 2, 4 e 9, 59 cpv. 1 nonché 62 cpv. 1 lett. a e 2)
Condizioni concernenti le superfici per la promozione della biodiversità A Superfici per la promozione della biodiversità
N. 6.2.5
6.2.5 Le fasce di superficie inerbita o di terreni da strame possono essere utilizzate
al massimo due volte l’anno. La prima utilizzazione può avvenire al più presto secondo i termini stabiliti al numero 1.1.1; la seconda al più presto sei settimane dopo la prima.
N. 11.1.2
11.1.2 La striscia deve essere mantenuta nello stesso luogo per almeno due periodi
di vegetazione. Un'aratura può avvenire al più presto dal 15 febbraio dell'anno seguente l'anno di contribuzione.
N. 12.1.6
12.1.6 L'altezza del tronco deve essere di almeno 1,2 m per gli alberi da frutto a noc-
ciolo e di almeno 1,6 m per gli altri alberi da frutto.
N. 12.2.8
Abrogato